Art. 2
(Accordi con le Universitą e gli Istituti scientifici)
1. Per l'attuazione delle finalitą di cui all'articolo 1, la Regione realizza appositi accordi con le Universitą degli studi e gli Istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale.
2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono l'istituzione da parte delle Universitą e degli Istituti scientifici di comitati etici per la sperimentazione animale.
3. La Regione concorre, fino al novanta per cento, al finanziamento degli interventi proposti dalle Universitą e dagli Istituti scientifici di cui al comma 1, acquisito il parere del Comitato etico regionale di cui all'articolo 3, secondo criteri e modalitą definiti con regolamento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 19, L. R. 6/2013