Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).
Art. 9
 (Finalità 8 - Protezione sociale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione <<Bambini e Autismo>> - ONLUS, con sede in Pordenone, un contributo annuo per la copertura dei costi inerenti alle attività istituzionali.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1è presentata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
3. Per le finalità previste dal comma 1è autorizzata la spesa complessiva di 2.250.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Piccolo Cotolengo di Don Orione di S. Maria la Longa un contributo straordinario di 135.000 euro a sostegno del processo di riconversione dell'Istituto per disabili in struttura residenziale per anziani non autosufficienti, definito con apposito accordo di programma.
5. Per le finalità previste dal comma 4è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
7. Con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), è incrementato il contributo per l'abbattimento delle rette giornaliere di accoglienza delle persone anziane non autosufficienti nelle strutture residenziali regolarmente autorizzate al funzionamento e convenzionate con le Aziende per i servizi sanitari e nei moduli di fascia A delle residenze polifunzionali, con decorrenza dall'1 gennaio 2010.
12. Per le finalità previste dal comma 10è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pontebba un finanziamento di 100.000 euro come quota di compartecipazione per la realizzazione del nuovo poliambulatorio socio sanitario di riferimento comprensoriale.
15. Per le finalità previste dal comma 13è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4668 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
18. I termini per presentare la domanda di attribuzione degli assegni una tantum, previsti dall'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute tra l'1 gennaio 2007 e la data di entrata in vigore della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale), da parte dei corregionali all'estero e dei loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché da parte di coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia, sono riaperti per la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 18fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
32. Per le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 31, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
34. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 33, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
36. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 35, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
43. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 42fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
44. Le Amministrazioni pubbliche che presentano progetti ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 11/2009 utilizzano lavoratori, percettori di trattamenti previdenziali, residenti nel comune o nell'area territoriale del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste nel progetto.
47. Per le finalità previste dall'articolo 63 della legge regionale 18/2005, come sostituito dal comma 46, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
48. La Regione sostiene l'inserimento lavorativo anche a tempo determinato di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche.
49. Con regolamento sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime.
50. Per le finalità previste dal comma 48è autorizzata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
59. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 83 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 58, fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
61. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 75, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 60, fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
62. In sede di prima applicazione del riparto annuale 2009 degli interventi di rilevanza sociale, previsto dall'articolo 15 della legge regionale 17/2008, l'importo di progetto e la relativa rendicontazione possono essere riferiti anche a spese sostenute nell'anno 2010, purché inerenti all'intervento dell'anno 2009, e alla quota di contributo assegnata e non alla spesa prevista e ritenuta ammissibile.
63. Le funzioni in materia di invalidi civili di cui al decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili), disciplinate dalla legge regionale 8 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili), possono essere svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa stipulazione di apposita convenzione tra la Regione e l'Istituto medesimo.
64. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.
Note:
1 Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 6, lettera a), L. R. 12/2010
2 Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 6, lettera b), L. R. 12/2010
3 Parole aggiunte al comma 62 da art. 177, comma 1, L. R. 17/2010
4 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 7 febbraio 2011, depositata il 9 febbraio 2011 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale dd. 16/2/2011), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, L.R. 6/2006, così come modificato dai commi 51, 52 e 53 del presente articolo.
5 Comma 10 sostituito da art. 9, comma 50, L. R. 11/2011
6 Comma 37 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 16/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 1.2, art. 12, L.R. 6/2003.
7 Comma 38 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 16/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 1.2, art. 12, L.R. 6/2003.
8 Comma 39 abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 22 L.R. 11/2009.
9 Comma 40 abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 22 L.R. 11/2009.
10 Comma 41 abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 22 L.R. 11/2009.
11 Comma 56 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 9 dell'art. 9, L.R. 9/2008.
12 Comma 57 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 9 dell'art. 9, L.R. 9/2008.
13 Comma 20 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
14 Comma 21 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
15 Comma 22 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
16 Comma 23 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
17 Comma 24 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
18 Comma 25 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
19 Comma 26 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
20 Comma 27 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
21 Comma 28 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
22 Comma 29 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
23 Comma 30 abrogato da art. 43, comma 1, lettera l), L. R. 22/2021
24 Comma 6 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
25 Comma 8 abrogato da art. 8, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
26 Comma 9 abrogato da art. 8, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.