Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).
Art. 14
 (Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
3. La disposizione di cui al comma 1si applica, altresì, con riferimento agli aiuti <<de minimis>> concessi nei periodi d'imposta successivi a quelli di cui al comma 2.
4. Le modalità di inoltro e il contenuto della dichiarazione sono definiti dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie con provvedimento del Ragioniere generale.
7. Il termine per l'emanazione del nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui all'articolo 71, comma 2, della legge regionale 21/2007 è differito al 31 dicembre 2010. Il regolamento prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011.
8.
All'allegato A della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), relativamente alla classificazione delle spese la funzione << FORMAZIONE CONTINUA>> è sostituita con la funzione << FORMAZIONE PROFESSIONALE E FORMAZIONE CONTINUA>>.

9. Per favorire l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all'espletamento di un'unica procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di Tesoreria dell'Amministrazione medesima, degli enti del Servizio sanitario regionale, dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche Amministrazioni (ARERAN), degli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine e di Trieste (ERDISU di Udine e di Trieste), del Consiglio regionale nonché delle gestioni fuori bilancio costituite con legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
10. Per le finalità di cui al comma 9gli enti e gli organismi ivi individuati sono autorizzati a delegare le funzioni e le attività di stazione appaltante all'Amministrazione regionale.
12. L'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza, di cui all'articolo 15, comma 15, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), a Università o loro strutture organizzative interne, a enti, istituti, fondazioni ovvero associazioni e a società, è preceduto da procedura comparativa, resa pubblica secondo le modalità stabilite nel regolamento emanato ai sensi del comma 18 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2009, eseguita fra i medesimi soggetti. Nell'atto di affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, è individuato il soggetto incaricato dello svolgimento della prestazione.
15. La somma complessiva di 589.414,26 euro non impegnata al 31 dicembre 2009 e corrispondente alle somme non utilizzate al 31 dicembre 2008 e trasferite all'anno 2009 ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale della seduta del 29 gennaio 2009 n. 187 sui seguenti unità di bilancio, capitolo e limite di impegno:
3.9.2.10729562/1356.351,28
3.9.2.10729562/2219.154,65
3.9.2.10729515/413.908,33

non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2010 ai sensi del medesimo articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 17.
19.
All'articolo 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.
Note:
1 Lettera e) del comma 21 abrogata da art. 9, comma 33, lettera f), L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dei c. 16 e 17, art. 15, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.
2 Lettera f) del comma 21 abrogata da art. 9, comma 33, lettera f), L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dei c. 16 e 17, art. 15, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.
3 Comma 22 abrogato da art. 12, comma 54, L. R. 11/2011
4 Comma 23 abrogato da art. 12, comma 54, L. R. 11/2011
5 Comma 24 abrogato da art. 12, comma 54, L. R. 11/2011
6 Comma 25 abrogato da art. 12, comma 54, L. R. 11/2011
7 Comma 5 abrogato da art. 16, comma 29, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione degli articoli da 2 a 18, L.R. 14/2008, con effetto dall'1/1/2012.
8 Lettera b) del comma 21 abrogata da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dei c. 11, 13 e 15, art. 15, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
9 Lettera c) del comma 21 abrogata da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dei c. 11, 13 e 15, art. 15, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
10 Lettera d) del comma 21 abrogata da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013
11 Comma 11 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 52 ter, L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
12 Comma 20 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 61, L.R. 11/2009.