Legge regionale 03 dicembre 2009, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 16/07/2020

Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 1 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 14/2020
Art. 1
 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione)
2. La Regione dispone il riassetto della materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, uso razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell'istruttoria, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio che si compone del Documento territoriale strategico regionale e della Carta dei valori.
5. Il Documento territoriale strategico regionale è lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali, nonché i piani di settore.
6. La Carta dei valori è il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialità, patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.
7. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Le linee guida, entro trenta giorni dalla loro deliberazione, sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare che si devono esprimere entro novanta giorni, trascorsi i quali i pareri si intendono acquisiti.
12. Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare ed è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
13. Il Piano del governo del territorio con il relativo rapporto ambientale, adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato, assieme all'avviso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale e presso gli uffici delle Province.
15. La Giunta regionale in qualità di autorità competente adotta il parere motivato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006 sulla base delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 6, commi 136 e 137, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).
21.
Al comma 1 dell'articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), le parole: << Fino all'entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della L.R. 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007<<Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio>>),>> sono soppresse.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 11, comma 9, L. R. 16/2010
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 14/2012
3 Parole soppresse al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2012
4 Comma 9 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2012
5 Comma 10 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 14/2012
6 Comma 13 sostituito da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 14/2012
7 Comma 14 sostituito da art. 4, comma 1, lettera f), L. R. 14/2012
8 Comma 14 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera g), L. R. 14/2012
9 Comma 14 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera h), L. R. 14/2012
10 Comma 15 sostituito da art. 4, comma 1, lettera i), L. R. 14/2012
11 Comma 16 sostituito da art. 4, comma 1, lettera j), L. R. 14/2012
12 Comma 17 abrogato da art. 4, comma 1, lettera k), L. R. 14/2012
13 Parole soppresse al comma 18 da art. 4, comma 1, lettera l), L. R. 14/2012
14 Parole soppresse al comma 19 da art. 4, comma 1, lettera m), L. R. 14/2012
15 Comma 21 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera n), L. R. 14/2012
16 Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 4, comma 2, L. R. 14/2012
17 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 3, L. R. 14/2012
18 Comma 14 ter sostituito da art. 3, comma 12, L. R. 5/2013
19 Parole sostituite al comma 14 ter da art. 4, comma 10, L. R. 15/2014
20 Parole sostituite al comma 14 ter da art. 4, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21 Parole sostituite al comma 14 ter da art. 9, comma 1, L. R. 5/2020
Art. 1 bis
1. L'aggiornamento del Piano del governo del territorio (PGT) avviene mediante la procedura di variante disciplinata dal presente articolo.
2. Ai sensi degli articoli 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il Piano di governo del territorio adegua i propri contenuti a quelli del Piano paesaggistico regionale (PPR), ferma restando la facoltà di integrare il PGT con contenuti, non in contrasto con il PPR, necessari per lo sviluppo di ulteriori vocazioni e potenzialità in riferimento al patrimonio identitario della Regione, il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.
3. La variante al PGT è sottoposta a valutazione ambientale strategica di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sulla base degli indirizzi generali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2627 (Decreto legislativo 152/2006. Indirizzi generali per i processi di vas concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva), ed è sottoposta agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 152/2006.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale, approva le linee guida per la formazione dello strumento di variante di cui al comma 1, relativamente ai criteri e ai principi informatori, agli obiettivi e alle finalità da perseguire, agli elementi costitutivi e ai contenuti minimi dello strumento medesimo.
5. Nella fase di elaborazione e di adozione della variante la Regione attiva strumenti di partecipazione, indirizzati ai diversi portatori di interesse, individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
6. La variante al PGT è sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare, che si devono esprimere entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dai pareri. Successivamente la variante è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
7. L'avviso di adozione della variante è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. La variante del PGT adottata è resa consultabile sul sito istituzionale della Regione.
8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di adozione di cui al comma 7, gli enti e gli organismi pubblici, le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi possono presentare alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale osservazioni scritte sulla variante al PGT adottata. Entro il medesimo termine i soggetti nei confronti dei quali le previsioni della variante adottata sono destinate a produrre effetti diretti possono presentare opposizioni.
10. Sulle osservazioni e opposizioni di cui ai commi 8 e 9 si esprime la Giunta regionale.
11. La variante al PGT è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione della variante del PGT è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
12. La variante al PGT entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 14/2020
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 14/2020