Legge regionale 20 novembre 2009 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 17 bis aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 20/2019

Art. 1

(Finalità)

1. Nel rispetto dei principi costituzionali, delle convenzioni di diritto internazionale, della normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce e concorre a tutelare e valorizzare, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano, le minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio regionale.

(3)

2. Il territorio in cui insistono le minoranze di lingua tedesca presenti in regione, è definito ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), dalla delibera del Consiglio provinciale di Udine 26 aprile 2001, n. 32 (Delimitazione dell'ambito territoriale di tutela della lingua e cultura delle popolazioni germaniche in Provincia di Udine), dalla delibera della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 2680 (Ricognizione dei territori delimitati dalla regione ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana e delle popolazioni germanofone, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge 482/1999 ), e dalla delibera del Consiglio provinciale di Udine 23 maggio 2005, n. 10 (Delimitazione ambito territoriale di tutela della lingua e cultura germaniche in Provincia di Udine. Inserimento del Comune di Pontebba), che individuano i seguenti ambiti comunali e subcomunali:

a) Sauris/Zahre;

b) frazione Timau/Tischlbong del Comune di Paluzza;

c) Tarvisio/Tarvis;

d) Malborghetto-Valbruna/ Malborgeth-Wolfsbach;

e) Pontebba/Pontafel;

e bis) Sappada/Plodn.

(1)(2)

3. Nel quadro della tutela delle minoranze di lingua tedesca è prevista la promozione e la valorizzazione delle varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch.

(4)

4. La Regione promuove e sostiene iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua tedesca, comprese le varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch, nel territorio di cui al comma 2.

(5)

5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e friulana, dà attuazione alle politiche regionali atte a valorizzare le diversità linguistiche e culturali presenti nel territorio regionale.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 20/2018

Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 20/2018

Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Comma 3 sostituito da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Comma 4 sostituito da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019

Art. 2

(Principi)

1. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'applicazione dei principi espressi:

a) dall'articolo 6 della Costituzione;

b) dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

c) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948;

d) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);

e) dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, sottoscritta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);

f) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;

g) dai documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;

h) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992.

2. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale di cui alla legge 482/1999, all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), all'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), al decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), nonché, per effetto della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), alla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche slovena e friulana, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversità culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.

(1)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 20/2019

Art. 3

(Rapporti internazionali con paesi europei e territori esteri di lingua tedesca)

1. Al fine di promuovere il rafforzamento e la valorizzazione delle specificità culturali e linguistiche delle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione sostiene politiche e iniziative volte alla più ampia collaborazione con paesi europei in cui è storicamente presente la lingua tedesca e con territori esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca.

(1)(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 20/2019

Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 20/2019

Art. 4

(Cooperazione tra minoranze linguistiche regionali. Relazioni della minoranza linguistica tedesca del Friuli Venezia Giulia con le minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio nazionale)

1. La Regione promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra le minoranze di lingua tedesca e le minoranze linguistiche slovena e friulana presenti nel territorio regionale e le loro istituzioni, nonché sostiene le attività delle associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle lingue minoritarie in ambito regionale. Le iniziative suddette possono intercorrere anche tra le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia e le minoranze linguistiche presenti in altre regioni italiane.

2. La Regione sostiene la realizzazione di progetti comuni atti alla valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalità, ivi comprese le iniziative di carattere sperimentale che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale.

(1)

3. Nelle materie di loro competenza i Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, possono stipulare accordi e intese con collettività e autorità locali per finalità di interesse comune, anche prevedendo la costituzione di organismi e altri soggetti di diritto pubblico e privato.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 20/2019

Art. 5

(Rapporti tra la Regione, gli enti locali e i cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca)

(1)

1. Nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, negli uffici della Regione e degli enti locali è consentito l'uso orale e scritto della lingua della minoranza tedesca; tali uffici rispondono nella lingua della minoranza tedesca e predispongono risposta scritta in lingua italiana con allegato il testo nella lingua della minoranza tedesca, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

(2)

2. Nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, gli atti ufficiali, predisposti dagli uffici della Regione e degli enti locali, destinati alla generalità dei cittadini e quelli destinati al singolo, per uso pubblico, sono redatti in lingua italiana e possono presentare il testo anche in lingua tedesca.

(3)

3. Gli uffici della Regione, degli enti locali e degli enti da essi dipendenti comunicano nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, anche in lingua tedesca, le informazioni dirette al pubblico, nonché quelle di specifico interesse per la minoranza, assicurandosi che le informazioni istituzionali e promozionali diffuse nel loro territorio siano pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua tedesca.

(4)

4. I medesimi uffici possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua tedesca con pari dignità grafica.

5. I formulari e la modulistica amministrativa della Regione e degli enti locali sono predisposti dai rispettivi uffici, siti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, in modalità bilingue, italiano e tedesco.

(5)

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 5 da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 20/2019

Art. 6

(Uso della lingua tedesca da parte delle pubbliche amministrazioni)

(1)

1. Nei termini e con le modalità previste dalla legge 482/1999 e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 345/2001, nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, è consentito l'uso orale e scritto della lingua tedesca nei rapporti con le istituzioni scolastiche e gli uffici amministrativi ivi ubicati. A tale scopo, le pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela.

(2)

2. Per le finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5 e al fine di rafforzare la qualità dei rapporti internazionali con le istituzioni dei paesi di lingua tedesca, la Regione può istituire un ufficio per la lingua tedesca con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua tedesca nella pubblica amministrazione.

(3)(4)(5)

3. Per le finalità previste al comma 1, gli uffici delle amministrazioni comunali siti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla presente legge, possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche regionali, con le Università di Udine e di Trieste e con altri soggetti istituzionali, consorziandosi eventualmente tra di loro.

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Comma 1 sostituito da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019

Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 103, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 25, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 7

(Uso della lingua tedesca da parte di soggetti privati)

1. Nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, è ammesso da parte di associazioni e imprese l'uso, oltre che della lingua italiana, anche di quella tedesca.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 20/2019

Art. 8

(Promozione e valorizzazione delle varietà linguistiche saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch)

(1)

1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni di Sauris/Zahre, Paluzza (frazione Timau/Tischlbong) e Sappada/Plodn, sentite le associazioni locali, individua i criteri e le modalità di promozione e valorizzazione delle varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch.

Note:

Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 20/2019

Art. 9

(Nomi, cognomi e denominazioni tedesche)

1. La Regione e gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, negli atti di loro emanazione, assicurano ai cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca la corretta scrittura dei nomi e cognomi nel rispetto dei segni diacritici dell'alfabeto tedesco.

(1)

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli altri atti e documenti da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le denominazioni tedesche di Comuni e frazioni sono riportate accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformità al testo previsto dai rispettivi statuti comunali e nel rispetto dei segni diacritici dell'alfabeto tedesco.

3. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione e gli enti locali interessati adeguano le attrezzature tecniche e informatiche utilizzate dai loro uffici.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Art. 10

(Toponomastica e segnaletica stradale)

1. Gli statuti e i regolamenti dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, in aggiunta ai toponimi ufficiali, possono prevedere l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, previa deliberazione dei singoli Consigli comunali.

2. La segnaletica stradale riportante le località delle comunità di lingua tedesca può essere prodotta in lingua italiana e tedesca nel rispetto dei principi del codice della strada, previa deliberazione dei singoli Consigli comunali.

3. Le deliberazioni della Giunta regionale riguardanti le denominazioni ufficiali in lingua tedesca e ogni altra questione generale concernente i toponimi in lingua tedesca sono approvate con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11

(Apprendimento della lingua tedesca)

1. L'amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, nonché allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura tedesca e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 482/1999, la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'intero territorio ove sono presenti minoranze di lingua tedesca.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità degli interventi di cui al comma 1, d'intesa con le autorità scolastiche regionali.

3. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le università del Friuli Venezia Giulia, le università di altri Stati europei, le Regioni e gli enti locali dove sono presenti minoranze di lingua tedesca, da attuarsi anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua tedesca e nelle sue varietà locali dei cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio regionale, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e post-universitaria, nonché al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di Stato che abilitino all'esercizio delle professioni.

4. La Regione promuove altresì iniziative di collaborazione tra i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e le associazioni, con sede nel territorio regionale, che abbiano come fine la divulgazione della lingua e della cultura tedesca.

Art. 12

(Promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)

1. La Regione sostiene le attività culturali, artistiche, scientifiche, educative e informative rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale, realizzate dagli enti locali e dalle associazioni presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, con priorità per gli enti di cui all' articolo 14.

(3)

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, realizza iniziative dirette alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'apporto delle istituzioni culturali e scientifiche delle minoranze stesse.

3. I Comuni di Sappada/Plodn, Sauris/Zahre, Paluzza per la frazione di Timau/Tischlbong, Tarvisio/Tarvis, Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach e Pontebba/Pontafel, nonché gli altri enti locali operanti sul territorio di cui all'articolo 1, comma 2, concorrono a sostenere le attività di carattere linguistico e culturale, rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

(1)(2)(4)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 7, comma 33, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 2, L. R. 20/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Art. 13

(Interventi per il servizio radiotelevisivo in lingua tedesca)

1. Al fine di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione e il completamento delle opere destinate all'attivazione e al potenziamento di impianti di diffusione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali di tale territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 (Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia).

(1)

2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione radiotelevisiva in lingua tedesca, salvo il disposto di cui all' articolo 12, comma 1, della legge 482/1999 , la Regione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è altresì autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in lingua tedesca, comprese le varietà linguistiche di cui all' articolo 8 .

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Parole aggiunte al comma 2 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Art. 14

(Enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)

1. Sono considerati enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca, gli enti e le organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere dotati di autonomia amministrativa e gestionale;

b) avere la propria sede legale nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2;

c) svolgere in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un'attività di produzione o di offerta di servizi destinati prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze tedesche del Friuli Venezia Giulia.

(1)

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, sono riconosciuti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

(2)

3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, gli enti di cui al presente articolo hanno priorità nell'attribuzione dei contributi per le specifiche attività di cui alla presente legge rispetto alle altre associazioni presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2.

Note:

Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 2 da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Art. 15

(Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)

1. È istituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, la Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Commissione.

(6)

2. La Commissione è un organo collegiale di sette componenti composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) quattro rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca nominati dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2;

c) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un suo delegato;

d) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca nominato dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all'articolo 14.

d bis) il Presidente dell'Assemblea della comunità linguistica tedesca di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), qualora costituita.

(1)(2)(4)(5)(7)(12)

2 bis. In caso di mancata designazione dei componenti di cui al comma 2 alle lettere b) e d), entro trenta giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente l'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie.

(3)(8)

3. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie.

(9)

4. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.

(11)

5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

6. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza è adottato il regolamento di funzionamento.

7. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

(10)

8. La Commissione rimane in carica per la durata dell'intera legislatura.

Note:

Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 110, lettera a), L. R. 11/2011

Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 110, lettera b), L. R. 11/2011

Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 110, lettera c), L. R. 11/2011

Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 11, comma 3, lettera a), L. R. 20/2018

Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 11, comma 3, lettera b), L. R. 20/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Comma 2 sostituito da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 2 bis da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 20/2019

Parole sostituite al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 20/2019

10  Comma 7 sostituito da art. 37, comma 1, lettera e), L. R. 20/2019

11  Comma 4 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 13/2020

12  Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 9, comma 77, L. R. 13/2021

Art. 16

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione fornisce i pareri previsti dalla presente legge o richiesti dalla Regione e dagli enti locali del territorio di cui all' articolo 1, comma 2, e inoltre formula proposte e giudizi in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l'attenzione.

(3)

2. La Commissione, in particolare:

a) esprime il parere sulla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando annuale di cui all'articolo 17;

b) verifica annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua tedesca;

c) presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi effettuati per promuovere la tutela delle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2;

d) formula osservazioni e proposte in relazione alle finalità di cui agli articoli 1 e 2, comma 2.

(1)(2)(4)

Note:

Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 34, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 34, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019

Comma 2 sostituito da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019

Art. 17

(Bando annuale per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca)

(1)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 15, è approvato il bando annuale per il finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui alla presente legge in cui sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.

Note:

Articolo sostituito da art. 7, comma 35, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Art. 17 bis

(Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.

2. Alla Conferenza sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti delle strutture regionali interessate all'attuazione della presente legge, delle università del Friuli Venezia Giulia, degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1, comma 2, degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 14, nonché i componenti della Commissione di cui all'articolo 15.

3. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione di cui all'articolo 15.

Note:

Articolo aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 20/2019

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 20/2019

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 94, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 128, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 7, comma 36, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Art. 19

(Norme finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili.

Art. 20

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 18fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.1.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e al capitolo 5553 che si istituisce per memoria con la denominazione <<Fondo regionale per la tutela e valorizzazione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia>>.