Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.

Art. 62

(Applicazione delle disposizioni di deroga)

1. Non sono cumulabili le disposizioni di deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici comunali contenute nell' articolo 16 bis, comma 1, lettera c), nell' articolo 35, comma 3, e negli articoli dei capi V e VII della presente legge.

(1)(3)

2. L'applicazione delle disposizioni di deroga individuate nel comma 1 tiene conto dell'eventuale applicazione di disposizioni di deroga agli indici e parametri previsti dagli strumenti urbanistici comunali o delle misure straordinarie del capo VII per gli interventi ammessi nel corso della loro vigenza. In tali casi il bonus già usufruito deve essere computato al fine dei limiti massimi ammessi dalle disposizioni della presente legge e può essere utilizzata, nell’ambito di uno o più interventi, esclusivamente la quota residua al netto dei bonus già utilizzati in relazione al medesimo edificio o unità immobiliare.

(2)(4)(5)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 2, L. R. 29/2017

Parole soppresse al comma 2 da art. 40, comma 3, L. R. 29/2017

Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 20, lettera a), L. R. 6/2019

Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 20, lettera b), L. R. 6/2019

Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 6/2019