Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Codice regionale dell'edilizia.
Art. 59
(Interventi di ampliamento di edifici produttivi)
1. Nelle zone omogenee D e H, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, è ammesso:
a) l'ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti nel limite massimo del 35 per cento della superficie utile esistente e comunque fino al massimo di 1.000 metri quadrati, nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
b) l'ampliamento della superficie utile anche attraverso la realizzazione di solai interpiano.
(1)(2)(3)
2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono cumulabili tra loro; gli standard urbanistici derivanti dall'ampliamento, se non reperibili, devono essere monetizzati ai sensi dell'articolo 29.
Note:1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 162, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 4, L. R. 13/2014
3 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 4, L. R. 13/2014