Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.

Art. 59

(Interventi di ampliamento di edifici produttivi)

1. Nelle zone omogenee D e H, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, è ammesso:

a) l'ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti nel limite massimo del 35 per cento della superficie utile esistente e comunque fino al massimo di 1.000 metri quadrati, nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;

b) l'ampliamento della superficie utile anche attraverso la realizzazione di solai interpiano.

(1)(2)(3)

2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono cumulabili tra loro; gli standard urbanistici derivanti dall'ampliamento, se non reperibili, devono essere monetizzati ai sensi dell'articolo 29.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 162, comma 1, L. R. 26/2012

Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 4, L. R. 13/2014

Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 4, L. R. 13/2014