Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.

Art. 53

(Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi)

1. In caso di inerzia del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori, protrattasi oltre i termini fissati dall' articolo 42, l'Osservatorio regionale di cui all' articolo 9 segnala al Comune, per via telematica, la mancata conclusione del procedimento.

(3)

2. La segnalazione per via telematica di cui al comma 1, denominata pre-diffida telematica, fissa al Comune ulteriori novanta giorni per la comunicazione all'Osservatorio regionale dei provvedimenti definitivi assunti.

(4)

3. Trascorso il termine fissato ai sensi del comma 2, il dirigente della struttura regionale competente provvede a diffidare il Sindaco o il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale all'adozione dei provvedimenti di legge entro novanta giorni. Decorso inutilmente anche tale termine, la struttura regionale competente dà comunicazione dell'inottemperanza all'Autorità giudiziaria e procede ai sensi del comma 4, ove ne ricorrano i presupposti.

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4. Qualora si tratti di interventi di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza titolo abilitativo o che comportano aumento di unità immobiliari ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita dallo strumento urbanistico, nell'ipotesi di grave danno urbanistico l'Assessore regionale competente, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario per l'adozione dei provvedimenti necessari.

5. Per l'adempimento delle funzioni conferite ai sensi del comma 4, il commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali. Nella funzione di commissario può essere nominato un dipendente pubblico di categoria dirigenziale o un professionista esterno, esperto in materia urbanistico-edilizia individuato dall'Ordine professionale

(5)

Note:

Parole sostituite al comma 3 da art. 160, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 95, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 20, L. R. 29/2017

Parole aggiunte al comma 2 da art. 38, comma 21, L. R. 29/2017

Parole sostituite al comma 5 da art. 38, comma 22, L. R. 29/2017