Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.

Art. 51

(Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia)

1. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi incidenza sull'attività edilizia, ovvero violazioni alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi siano riconducibili ad attività edilizia libera di cui agli articoli 16 e 16 bis , il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi sono eseguite a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.

(4)

2. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle altre disposizioni previste dal presente capo o la presentazione dell'istanza di riduzione a conformità.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, il responsabile dell'abuso può, in luogo della demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, presentare al Comune, entro il termine indicato nell'ingiunzione di cui al comma 1 e comunque fino all’accertamento dell’inottemperanza, istanza di riduzione a conformità dell'intervento realizzato, corredata dei documenti ed elaborati individuati dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 2 , necessari a dimostrare le modalità in cui l'intervento realizzato viene reso conforme agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio comunale.

(5)

4. Il Comune, nel caso di presentazione dell'istanza di riduzione a conformità di cui al comma 3, sospende l'ingiunzione di demolizione e le attività conseguenti e si pronuncia sull'accoglimento dell'istanza entro novanta giorni. In caso di accoglimento il Comune revoca l'ingiunzione di cui al comma 1 e comunica all'interessato il termine entro il quale eseguire l'intervento di riduzione a conformità. In caso di inottemperanza si procede ai sensi del comma 1.

(6)

4 bis. Nel caso di interventi di edilizia libera di cui all'articolo 16 bis, la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori asseverata comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. La medesima sanzione si applica anche nei casi di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto). La sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

(1)(2)(3)(7)(8)

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 8, L. R. 13/2014

Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 9, comma 1, L. R. 24/2015 , a decorrere dal 21 aprile 2016, come disposto dall'art. 11 della medesima L.R. 24/2015.

Parole sostituite al comma 4 bis da art. 9, comma 1, L. R. 24/2015 , a decorrere dal 21 aprile 2016, come disposto dall'art. 11 della medesima L.R. 24/2015.

Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 15, L. R. 29/2017

Parole aggiunte al comma 3 da art. 38, comma 16, L. R. 29/2017

Parole aggiunte al comma 4 da art. 38, comma 17, L. R. 29/2017

Parole sostituite al comma 4 bis da art. 38, comma 18, lettera a), L. R. 29/2017

Parole sostituite al comma 4 bis da art. 38, comma 18, lettera b), L. R. 29/2017