Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Capo II
 Attività edilizia delle pubbliche Amministrazioni
Art. 10
3. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera b) , l'accertamento di conformità è eseguito dalla struttura regionale competente, sentiti gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione competente. Gli Enti locali esprimono il parere entro trenta giorni dalla richiesta; scaduto tale termine si prescinde da esso.
6. I soggetti titolari delle opere di cui al comma 1 possono convocare una conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), per l'approvazione del progetto ai sensi dei commi 2, 3 e 4. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione con il proprio rappresentante unico e il Comune o i Comuni interessati previa deliberazione degli organi rappresentativi nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque tenuti a adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. La conferenza di servizi può essere altresì convocata dai soggetti titolari delle opere qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2, 3 e 4, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito.
6 quater. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso agli interessati va inviato secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 65 ter della legge regionale 14/2002 e dal decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Qualora a esito della conferenza occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti, l'Amministrazione procedente provvede alle ulteriori comunicazioni dell'avviso con le modalità e termini sopra richiamati.
7. La conferenza valuta i progetti relativi alle opere da realizzare nel rispetto delle disposizioni normative di settore e si esprime entro sessanta giorni dalla convocazione, proponendo, ove occorra, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. Tale termine è prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14 quinquies, comma 1, della legge 241/1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Il progetto, nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, deve essere corredato di un elaborato che individui beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di salvaguardia, nonché l'estratto degli strumenti urbanistici vigenti e del piano modificato in conseguenza della variazione. Sulla documentazione di variante urbanistica in sede di conferenza di servizi sono acquisiti i pareri di cui agli articoli 63 bis e 63 sexies della legge regionale 5/2007.
11. Nei casi in cui non sia possibile iniziare i lavori o ultimarli entro il termine stabilito dal provvedimento di accertamento, il soggetto proponente presenta, entro i termini fissati nel provvedimento, un'istanza finalizzata alla proroga, sempre che il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.
12. L'accertamento di conformità, nonché la comunicazione di conformità, sostituiscono i titoli abilitativi edilizi per l'esecuzione delle opere previste e hanno efficacia fino all'atto di collaudo finale o al certificato di regolare esecuzione o sino al termine eventualmente fissato. L'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione o la comunicazione di fine lavori sono trasmessi ai soggetti che hanno rilasciato l'accertamento di conformità o ricevuto la comunicazione di conformità.
14. Per le opere destinate alla difesa militare ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), e successive modifiche, l'Assessore regionale competente può avvalersi dei rappresentanti regionali in seno al Comitato misto paritetico (CoMiPar). Le procedure istruttorie e le consultazioni dei rappresentanti regionali del CoMiPar, relative alle opere di cui al presente comma, sono svolte dalla struttura regionale competente secondo criteri e modalità disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 2.
16. Gli interventi che costituiscono attività edilizia libera, ai sensi della legge statale o regionale, non necessitano di accertamento di conformità, né di alcuna comunicazione, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 16, commi 3 e 4.
Note:
1 Parole soppresse al comma 8 da art. 3, comma 1, L. R. 13/2014
2 Parole aggiunte al comma 13 da art. 3, comma 2, L. R. 13/2014
3 Comma 5 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 29/2017
4 Parole sostituite al comma 14 da art. 34, comma 2, L. R. 29/2017
5 Parole sostituite al comma 15 da art. 34, comma 3, L. R. 29/2017
6 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
7 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
10 Parole aggiunte al comma 4 da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
11 Comma 5 sostituito da art. 36, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024
12 Comma 6 sostituito da art. 36, comma 1, lettera g), L. R. 2/2024
13 Comma 6 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera h), L. R. 2/2024
14 Comma 6 ter aggiunto da art. 36, comma 1, lettera h), L. R. 2/2024
15 Comma 6 quater aggiunto da art. 36, comma 1, lettera h), L. R. 2/2024
16 Comma 7 sostituito da art. 36, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024
17 Comma 8 sostituito da art. 36, comma 1, lettera j), L. R. 2/2024
18 Comma 8 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
19 Parole aggiunte al comma 9 da art. 36, comma 1, lettera l), L. R. 2/2024
Art. 10 bis
1. È soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere pubbliche, a esclusione di quelle di cui agli articoli 10 e 11, per le quali si applicano le disposizioni normative in materia lavori pubblici.
2. Per tali opere pubbliche la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare. Ai fini dell'accertamento le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati e in sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. L'istanza deve essere corredata degli elaborati di cui all'articolo 10, comma 5 bis.
3. Per l'approvazione dei progetti i soggetti titolari delle opere convocano una conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 36/2023, in conformità alla legge 241/1990, e trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7, 8 e 8 bis. In tali casi la conformità urbanistica di cui al comma 2 è accertata in sede di conferenza di servizi.
4. Per gli interventi individuati nell'articolo 10 del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, relativi alle opere di cui al presente articolo, l'accertamento di cui al comma 2 è sostituito dalla comunicazione di conformità, disciplinata dall'articolo 10, commi 9 e 10, da trasmettere al Comune interessato.
5. Per le opere del presente articolo trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 11, 12, 13, 15 e 16.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 11
 (Opere pubbliche comunali)
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 21/2015
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 4, L. R. 29/2017
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 5, L. R. 29/2017
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024