Art. 64 bis
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 27, comma 8, L. R. 25/2015