Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 53
 (Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi)
4. Qualora si tratti di interventi di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza titolo abilitativo o che comportano aumento di unità immobiliari ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita dallo strumento urbanistico, nell'ipotesi di grave danno urbanistico l'Assessore regionale competente, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario per l'adozione dei provvedimenti necessari.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 160, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 95, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 20, L. R. 29/2017
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 38, comma 21, L. R. 29/2017
5 Parole sostituite al comma 5 da art. 38, comma 22, L. R. 29/2017