Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 46
3. Nei casi previsti dal comma 2qualora l'intervento comporti un incremento di superfici utili e volumi utili è comunque dovuto il contributo di costruzione previsto dall'articolo 29.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio. Nel caso sia accertata la compatibilità paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, trova applicazione il comma 2.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 2 la parola "pecunaria" e' stata corretta in "pecuniaria".
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 156, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 5, L. R. 13/2014
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 38, comma 7, L. R. 29/2017
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 8, L. R. 29/2017