Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 40
 (Variazioni essenziali)
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle superfici accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, nonché le opere realizzabili ai sensi dell'articolo 16.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 154, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 37, comma 4, L. R. 29/2017
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 114, comma 1, L. R. 6/2021