Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 35
 (Deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi)
2. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici comunali, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi di rilevanza edilizia definiti dall'articolo 4, comma 2, nel rispetto della legge.
2 ter. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici comunali, al fine di favorire il recupero per destinazioni residenziali e alberghiere di beni storico-architettonici in stato di degrado nei loro elementi costitutivi, tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 42/2004, è sempre consentita, qualora contestuale all'intervento di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, la saturazione del volume edilizio derivante dall'indice di fabbricabilità del lotto di pertinenza urbanistica e l'aumento delle unità immobiliari esistenti, anche in deroga a distanze e puntuali norme di attuazione dello strumento urbanistico, previo parere o autorizzazione degli Enti competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
5. Gli interventi disciplinati dal presente articolo non possono derogare in ogni caso alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste dal codice civile e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 150, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 13/2014
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 9, comma 3, L. R. 13/2014
4 Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 14, lettera a), L. R. 6/2019
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 14, lettera b), L. R. 6/2019
6 Comma 1 sostituito da art. 40, comma 5, lettera a), L. R. 10/2023
7 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 40, comma 5, lettera b), L. R. 10/2023
8 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito della modifica dell'art. 40, c. 5, lett. a), L.R. 10/2023.
9 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 18, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.