Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 3
 (Definizioni generali)
1. Ai fini della presente legge i parametri edilizi sono:
a) edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi;
b) unità immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato;
c) elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;
e) superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie;
f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze fisicamente unite o a sé stanti quali a esempio cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, androni di ingresso e porticati liberi, verande, bussole, logge, terrazze e balconi dell’unità immobiliare o dell’edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre;
h) superficie per parcheggi (Sp): l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;
i) volume utile (Vu): il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu);
j) volume tecnico (Vt): il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;
k) altezza dell'edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata;
I) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;
m) sagoma dell'edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;
n) distanza dai confini di proprietà: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.
2 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fatto salvo quanto disposto al comma 2 ter, la materia delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché le dotazioni territoriali e funzionali minime definite quali standard urbanistici trovano disciplina nel piano territoriale regionale vigente e nella specifica regolamentazione regionale, ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze. Le zone territoriali omogenee B0 o le loro sottozone, nonché le altre aree alle stesse assimilate, come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A anche per l'applicazione dell'articolo 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 1444/1968.
2 quater. Nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze, gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere interventi di ampliamento di edifici esistenti in deroga alle distanze minime di cui al decreto ministeriale 1444/1968 qualora ciò consenta l'allineamento del patrimonio edilizio e il migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 135, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Lettera l) del comma 1 sostituita da art. 135, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 5/2013
4 Lettera l) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 5/2013
5 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2014
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 13/2014
7 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 33, comma 2, lettera a), L. R. 29/2017
8 Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 33, comma 2, lettera b), L. R. 29/2017
9 Comma 2 bis sostituito da art. 33, comma 3, lettera a), L. R. 29/2017
10 Comma 2 ter aggiunto da art. 33, comma 3, lettera b), L. R. 29/2017
11 Comma 2 quater aggiunto da art. 33, comma 3, lettera b), L. R. 29/2017
12 Parole aggiunte al numero 1) del comma 2 ter da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
13 Parole sostituite al numero 2) del comma 2 ter da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
14 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 14/2020
15 Parole sostituite al numero 1) del comma 2 ter da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 14/2020
16 Parole sostituite alla lettera f) del comma 1 da art. 106, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
17 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 106, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
18 Parole soppresse alla lettera f) del comma 1 da art. 106, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
19 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
20 Parole aggiunte al numero 1) della lettera g) del comma 1 da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
21 Parole aggiunte alla lettera n) del comma 1 da art. 40, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
22 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 40, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
23 Comma 2 sexies aggiunto da art. 40, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
24 Comma 2 septies aggiunto da art. 40, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023