Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 23
1. Nel permesso di costruire è sempre indicato il termine di ultimazione dei lavori che decorre dalla data di ritiro del titolo.
3. Decorso il termine per l'ultimazione dei lavori senza presentazione al Comune dell'istanza di proroga, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita. In tali casi non sussiste l'obbligo del Comune di adottare un provvedimento espresso dichiarativo della decadenza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 145, comma 1, L. R. 26/2012
2 Si vedano anche le disposizioni di deroga transitoria di cui all'art. 61, comma 7 bis, della presente legge, come inserito dall'art. 29, comma 1, L.R. 21/2013.
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 36, comma 9, lettera a), L. R. 29/2017
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 36, comma 9, lettera b), L. R. 29/2017
5 Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 6/2019
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 6/2019
7 Parole sostituite al comma 2 da art. 66, comma 1, L. R. 9/2019