Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 19
1. Gli interventi aventi rilevanza urbanistica definiti nell’articolo 4 sono subordinati a permesso di costruire secondo quanto previsto dal presente articolo:
a) gli interventi di nuova costruzione non realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività o in attività edilizia libera, anche asseverata;
b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività o in attività edilizia libera, che comportano un aumento superiore al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A e B0, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); sono inoltre compresi gli interventi che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’ articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 o quelli di ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, qualora siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria;
d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
e) gli interventi di trasformazione territoriale;
f) gli interventi di ampliamento di cui all' articolo 35, comma 3, e le misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 39 bis, gli interventi di recupero di cui all'articolo 39, comma 2, e di restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui comportino aumento delle unità immobiliari e gli interventi di cui alle misure straordinarie individuate dall' articolo 57.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 70, comma 1, lettera e), L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 143, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 13/2014
4 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 13/2014
5 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 13/2014
6 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 1 da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 13/2014
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 1, L. R. 24/2015
8 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 35, comma 12, lettera a), L. R. 29/2017
9 Parole sostituite alla lettera f) del comma 1 da art. 35, comma 12, lettera b), L. R. 29/2017
10 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 83, comma 4, L. R. 8/2022