Art. 18
(Segnalazione certificata di inizio attivitą in alternativa a permesso di costruire)
1. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attivitą gli interventi di cui all'articolo 19.
2. Gli interventi di cui al comma 1sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 29, se dovuto e sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 26, con l'obbligo di presentare la segnalazione certificata almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 142, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 13/2014
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 1, L. R. 24/2015
4 Rubrica dell'articolo modificata da art. 35, comma 9, L. R. 29/2017
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 10, L. R. 29/2017
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 35, comma 11, L. R. 29/2017