Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2011

Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale.

Art. 1

(Modifica alla legge regionale 20/2005)

1.Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è inserito il seguente:

<<2.1.Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno un anno in regione.>>.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 16/2011

Art. 3

(Modifica alla legge regionale 6/2006)

1.Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dopo le parole << rivolto a persone>> sono inserite le seguenti: << residenti in regione>>.

Art. 4

(Modifica alla legge regionale 6/2003)

(1)

1.Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:

<<1.1.I beneficiari degli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni risiedono o svolgono attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione.>>.

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 16/2011