Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2011
Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attivitā lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale.
Art. 1
(Modifica alla
legge regionale 20/2005
)
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20
(Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), č inserito il seguente:
<<2.1.
Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attivitā lavorativa da almeno un anno in regione.>>.