Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 4 bis aggiunto da art. 13, comma 25, lettera b), L. R. 11/2011
2 Articolo 4 ter aggiunto da art. 13, comma 25, lettera b), L. R. 11/2011
3 Allegato A aggiunto da art. 13, comma 27, L. R. 11/2011
4 Articolo 3 bis aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 16/2012
5 Parole aggiunte all' Allegato da art. 65, comma 1, L. R. 16/2012
6 Articolo 6 bis aggiunto da art. 13, comma 23, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
7 Articolo 6 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
8 La Tabella di cui all'Allegato A è stata sostituita dall'art. 1, c. 1, L.R. 24/2016, con effetto dall'1/1/2017.
9 Parole aggiunte all' Allegato A da art. 1, comma 2, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
10 Articolo 14 bis aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 10/2017
11 Articolo 14 ter aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 10/2017
12 Articolo 20 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 6/2021
CAPO I
 Principi e disciplina delle concessioni
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. Le aree del demanio idrico costituiscono un bene fondamentale da conservare e tutelare per la salvaguardia delle aspettative e dei diritti anche delle generazioni future.
2. L'Amministrazione regionale e gli enti locali esercitano le funzioni amministrative per la gestione del demanio idrico per favorirne la fruizione a fini sociali e privati, nel rispetto degli interessi pubblici ambientali e paesaggistici.
3. La presente legge disciplina le funzioni in materia di demanio idrico trasferite dallo Stato con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 4, n. 1) e n. 1 bis) dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
Art. 2
 (Beni del demanio idrico regionale)
1. I beni appartenenti al demanio idrico regionale sono riportati negli archivi catastali, tavolari e delle Conservatorie dei registri immobiliari, secondo le disposizioni di legge, con la denominazione <<Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico>>.
2. I beni di cui al comma 1sono iscritti nel Registro dei beni demaniali tenuto dall'Amministrazione regionale.
3. Appartengono al demanio idrico regionale i fiumi, fatta eccezione per le foci dei fiumi che sfociano in mare appartenenti al demanio marittimo ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), i torrenti, le rogge, i fossati, i laghi, gli alvei e le relative pertinenze, e le opere idrauliche trasferiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo 265/2001, nonché i beni acquisiti ai sensi dell'articolo 3.
4. I beni del demanio idrico regionale si distinguono in navigabili e non navigabili.
5. I beni del demanio idrico regionale navigabili, i limiti e le prescrizioni per l'esercizio del diritto di navigazione interna sono individuati, anche su base catastale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere della competente Commissione consiliare, in conformità alla ricognizione effettuata dall'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 13, comma 4, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 3
 (Acquisizione al demanio idrico)
1. La Regione promuove l'acquisizione al demanio idrico regionale delle aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua, o aventi funzione di espansione delle piene, o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua, qualora sia accertata la funzionalità idraulica dei beni da parte dalla struttura regionale competente.
1 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, ai fini di contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio idrico regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o un suo delegato.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 16/2012
2 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 20, comma 1, L. R. 10/2017
Art. 4
4. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Articolo sostituito da art. 13, comma 25, lettera a), L. R. 11/2011
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 10/2017
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 10/2017
Art. 4 bis
2. Nelle more del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione temporanea dei beni in relazione ai quali sia stata accertata la perdita di funzionalità idraulica, fino al rilascio del decreto di sdemanializzazione, subordinatamente al pagamento del canone di occupazione.
3. Il prezzo di vendita del bene è determinato applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A.
4. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di cui all'articolo 6, comma 3 della legge regionale 57/1971, non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oltre alla originaria richiesta, la vendita è perfezionata dal Servizio competente a gestire il patrimonio mediante vendita diretta in favore del soggetto originario richiedente, al prezzo determinato nell'avviso e secondo le modalità e le procedure stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 4.
5. Gli oneri relativi alla procedura di alienazione sostenuti dall'Amministrazione regionale sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente. Gli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene sostenuti dall'Amministrazione regionale o dal soggetto originario istante non aggiudicatario del bene, sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente. Il rimborso, entro il termine fissato dall'Amministrazione regionale, da parte dell'acquirente degli oneri sostenuti per le operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene, costituisce presupposto per la stipulazione del contratto di vendita, pena la decadenza dall'aggiudicazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 25, lettera b), L. R. 11/2011
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 26, L. R. 11/2011
3 Articolo sostituito da art. 16, comma 16, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 10/2017
Art. 4 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 13, comma 25, lettera b), L. R. 11/2011
2 Articolo abrogato da art. 16, comma 16, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
Art. 5
 (Trasferimento ai Consorzi di bonifica)
1. La Regione può trasferire in proprietà a titolo gratuito ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti i caselli idraulici e le relative pertinenze e accessori posti a servizio dei beni del demanio idrico regionale gestiti dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico).
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
Art. 6
 (Disciplina delle concessioni)
1. Fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica previste dall' articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002 e dalle disposizioni della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le concessioni e le autorizzazioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale sono rilasciate dall'Amministrazione regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o di un suo delegato, e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni conferite.
1 bis. Qualora le concessioni e le autorizzazioni interessino beni del demanio idrico regionale gestiti in parte dall'Amministrazione regionale e in parte dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, la competenza al relativo rilascio rimane in capo all'Amministrazione regionale, fermo restando l'obbligo per quest'ultima di acquisire il parere del Consorzio di bonifica territorialmente competente in relazione ai beni dallo stesso gestiti per le proprie finalità istituzionali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 10, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
Art. 6 ter
1. Sono autorizzate a titolo gratuito le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di esercitazioni militari o di difesa in genere da parte degli organi statali preposti.
2. I criteri e le modalità per lo svolgimento delle esercitazioni di cui al comma 1, di cui è data preventivamente comunicazione agli enti locali interessati, sono regolati, ai sensi dell'articolo 322, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), da appositi disciplinari sottoscritti dal Presidente della Regione o, su delega, dall'Assessore regionale competente in materia di servitù militari, previa autorizzazione della Giunta regionale, ferme restando le condizioni di cui agli articoli 332 e 325, comma 15, del decreto legislativo 66/2010, e di cui all'articolo 438 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2013, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in particolare in relazione all'obbligo di indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti titolari di concessioni di beni del demanio idrico regionale il cui utilizzo viene, anche temporaneamente, limitato o escluso a causa dello svolgimento delle esercitazioni.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
Art. 7
 (Occupazioni non soggette a concessione o autorizzazione)
2. Non sono soggetti ad autorizzazione i transiti su beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e per la transumanza stagionale di greggi, che rimangono comunque subordinati all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni del demanio idrico regionale interessati dal transito e al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche qualora i transiti interessino siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.
2 bis. Non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversità, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b) per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili:
a) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni;
a bis) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a dieci giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro;
b) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 142, comma 1, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 59, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, lettera d), L. R. 16/2012
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 10, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
7 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
8 Parole aggiunte al comma 2 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
9 Comma 2 bis sostituito da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
10 Lettera a bis) del comma 2 bis aggiunta da art. 11, comma 2, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 8
1 bis. In relazione alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), per l'utilizzo a finalità agricole dei beni del demanio idrico regionale, dato atto che la concessione originaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 22 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), deve avere durata quindicennale, l'Amministrazione regionale, anche in caso di concessioni scadute prima della sottoscrizione del verbale di consegna, è autorizzata a riconoscere, con decreto del Direttore del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o di un suo delegato, la durata quindicennale del rapporto concessorio a far data dal rilascio della concessione originaria.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera d), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 16, L. R. 14/2012
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 16, L. R. 14/2012
4 Comma 1 quater aggiunto da art. 13, comma 16, L. R. 14/2012
5 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 13, comma 16, L. R. 14/2012
6 Articolo sostituito da art. 60, comma 1, L. R. 16/2012
7 Comma 1 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 22/2012 , con applicazione della decorrenza della data di entrata in vigore della L.R. 16/2012, come stabilito dal c. 3 del medesimo art. 17, L.R. 22/2012.
8 Comma 1 ter aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 22/2012 , con applicazione della decorrenza della data di entrata in vigore della L.R. 16/2012, come stabilito dal c. 3 del medesimo art. 17, L.R. 22/2012.
9 Comma 1 quater aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 22/2012 , con applicazione della decorrenza della data di entrata in vigore della L.R. 16/2012, come stabilito dal c. 3 del medesimo art. 17, L.R. 22/2012.
10 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 22/2012 , con applicazione della decorrenza della data di entrata in vigore della L.R. 16/2012, come stabilito dal c. 3 del medesimo art. 17, L.R. 22/2012.
11 Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
12 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
13 Parole sostituite al comma 1 ter da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
Art. 9
 (Procedimento di concessione)
4. La domanda presentata da un ente pubblico è prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 10/2017
3 Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 10/2017
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
5 Comma 3 sostituito da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
6 Comma 3 ter aggiunto da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
7 Comma 3 quater aggiunto da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
8 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
9 Comma 3 ter sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 13/2023
Art. 10
 (Pareri)
1. Il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi, di nuove opere destinate a fini esclusivamente privati non suscettibili di destinazione economico-commerciale, produttiva o turistica, è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente e, in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.
2. Il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione di nuove opere destinate a finalità economico-commerciali, produttive o turistiche è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali e, in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.
4. L'autorizzazione idraulica non è richiesta in caso di rinnovo di concessioni, purché rimanga invariata la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche tipologiche delle opere eventualmente realizzate sui beni del demanio idrico regionale.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 20, L. R. 5/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
5 Comma 3 sostituito da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 10/2017
6 Comma 4 ter aggiunto da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 10/2017
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 13/2023
Art. 11
1. E' ammesso il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di beni del demanio idrico regionale fino a un periodo massimo di trentasei mesi, per la realizzazione di opere dichiarate urgenti, provvisorie o destinate a essere assunte in concessione da un soggetto diverso dal loro realizzatore, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e al rilascio del parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione, e al pagamento del canone determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 bis, è ammesso il rilascio di concessioni per la mera occupazione, anche con strutture di facile rimozione, di beni del demanio idrico regionale per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi, fermo restando l'obbligo di acquisire il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e delle biodiversità, subordinatamente al pagamento di un canone ricognitorio di 100 euro.
3. E' ammesso il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a titolo gratuito per la realizzazione di interventi di recupero o ripristino idraulico o ambientale per un periodo massimo di sessanta mesi, subordinatamente all'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 10, comma 3.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 10/2017
Art. 12
 (Manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche e posa di appostamenti)
1. Il rilascio di autorizzazioni al transito all'interno di aree del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni demaniali interessati dal transito, e al parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali finalizzato alla ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia del sito, qualora il transito interessi SIC e ZPS o ricada in aree protette, biotopi e prati stabili. Per lo svolgimento di manifestazioni motonautiche è altresì richiesto il parere della struttura regionale competente in materia di navigazione interna.
1.1 bis. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, l'autorizzazione idraulica di cui al comma 1 viene rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa definizione con il soggetto organizzatore del percorso, che dovrà utilizzare piste o tracce esistenti a terra, intendendosi a tali fini anche le tracce a piede degli argini, interne o esterne a essi. Laddove non vi siano piste segnate a terra, sono autorizzati percorsi sull'alveo attivo, previa individuazione adeguata di una traccia, da eseguire con livellamenti del terreno operati sotto la sorveglianza della struttura regionale competente in materia di idraulica.
1.1 ter. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere dei Comuni di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare l'assenza di pericoli per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose, per le quali potranno essere indicate prescrizioni da recepire nell'atto autorizzativo, entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.
1.1 quater. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare che il tracciato non ricada all'interno di S.I.C. e Z.P.S., entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.
1.1 quinquies. In seguito a positiva valutazione di incidenza ecologica da parte dell'autorità competente, le fattispecie di cui al comma 1.1 sono autorizzate nelle aree di cui al comma 1 interessate, anche parzialmente, da attività militari che utilizzino veicoli a motore.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5 Comma 1 bis abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 37, L.R. 22/2010.
6 Comma 1 ter abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 37, L.R. 22/2010.
7 Comma 1 quater abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 37, L.R. 22/2010.
8 Comma 1 quinquies abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 37, L.R. 22/2010.
9 Comma 1 .1 aggiunto da art. 5, comma 59, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10 Comma 1 .2 aggiunto da art. 5, comma 59, L. R. 18/2011
11 Comma 1 .1 sostituito da art. 4, comma 121, lettera a), L. R. 14/2012
12 Comma 1 .1 bis aggiunto da art. 4, comma 121, lettera b), L. R. 14/2012
13 Comma 1 .1 ter aggiunto da art. 4, comma 121, lettera b), L. R. 14/2012
14 Comma 1 .1 quater aggiunto da art. 4, comma 121, lettera b), L. R. 14/2012
15 Comma 1 .2 sostituito da art. 4, comma 121, lettera c), L. R. 14/2012
16 Parole sostituite al comma 1 da art. 61, comma 1, L. R. 16/2012
17 Comma 1 .1 sostituito da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 20/2018
18 Comma 1 .1 quinquies aggiunto da art. 5, comma 19, lettera a), L. R. 13/2019
19 Parole aggiunte al comma 1 .2 da art. 5, comma 19, lettera b), L. R. 13/2019
Art. 14
 (Canoni)
2. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni, ivi incluse quelle rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dall'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, di beni del demanio idrico regionale:
a)per la realizzazione o il mantenimento e l'utilizzo di opere e fabbricati e l'utilizzo di aree a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità di montagna e altri enti pubblici per finalità di pubblico interesse;
b)per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, la creazione di riserve naturali, di parchi fluviali o lacuali o per l'utilizzo a fini ambientali di aree golenali a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità di montagna e altri enti pubblici.
b ter) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di attraversamenti con ponti carrabili e pedonali a fini esclusivamente privati, non direttamente e autonomamente utilizzabili ai fini commerciali, produttivi, turistici ed economici, con esclusione delle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica;
b quater) per la realizzazione di opere o interventi finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali;
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, alle concessioni di beni del demanio idrico regionale per attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio rilasciate, anche a tempo indeterminato, dallo Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica il canone determinato ai sensi del comma 1.
4. Alle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, si applicano i canoni stabiliti dall'Amministrazione regionale. I Consorzi di bonifica possono in ogni caso individuare particolari tipologie o categorie di utilizzi di beni del demanio idrico regionale da assoggettare all'applicazione di canoni diversi, determinati dai Consorzi di bonifica medesimi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera e), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 17, L. R. 14/2012
3 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 212, comma 1, L. R. 26/2012
4 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 5, L. R. 5/2013
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 5, L. R. 5/2013
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 11/2014
7 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
8 Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
9 Lettera b ter) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
10 Lettera b quater) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
11 Lettera b quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
12 Comma 4 bis aggiunto da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
13 Lettera b quinquies) del comma 2 sostituita da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
14 Lettera b sexies) del comma 2 aggiunta da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
15 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 6/2021
16 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 14 bis
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la gestione delle concessioni di beni del demanio idrico regionale, i soggetti titolari di almeno dieci concessioni di durata trentennale possono avanzare richiesta all'Amministrazione regionale di assolvere il pagamento dei relativi canoni in un'unica soluzione anticipata, fermo restando l'aggiornamento annuale calcolato sulla base degli indici ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Con decreto del direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale si procede entro il 31 dicembre di ogni anno alla ricognizione delle concessioni di cui al comma 1 e alla determinazione del canone complessivo aggiornato, da corrispondere entro sei mesi dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.
3. Indipendentemente dalla data di scadenza delle singole annualità di canone, il canone di cui al comma 2 va riferito all'anno solare, fatta eccezione per l'anno di scadenza della concessione.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere lo svincolo dei depositi cauzionali costituiti a garanzia delle concessioni in vigore, subordinatamente alla costituzione a favore dell'Amministrazione regionale di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari al valore complessivo dei depositi cauzionali da svincolare.
5. In caso di rilascio di nuove concessioni ai soggetti di cui al comma 1, il primo canone da corrispondere in via anticipata è calcolato con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e fino al 31 dicembre dell'anno in corso e la garanzia può essere prestata tramite estensione della polizza fidejussoria di cui al comma 4, per un importo pari a due annualità del canone di concessione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 10/2017
Art. 16
 (Sanzioni amministrative)
1. Per la violazione del limite di transito sui beni del demanio idrico regionale navigabili individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
4. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 142, comma 2, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 104, comma 1, L. R. 26/2012
CAPO II
 Riordino delle funzioni e dei compiti in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale
Art. 17
 (Conferimento di funzioni agli enti locali)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 24/2006 il presente capo disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale e il conferimento di funzioni agli enti locali in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale.
2. Il conferimento e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24/2006, mantenendo l'Amministrazione regionale funzioni e compiti in materia di demanio idrico regionale attinenti a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, al fine di assicurare che l'utilizzo dei beni del demanio idrico regionale avvenga con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e sociale nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale e nel rispetto delle indicazioni della pianificazione e programmazione regionale sull'utilizzo del territorio.
Art. 23
 (Potere sostitutivo)
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), in caso di mancato rilascio, nel termine previsto, da parte di Province e Comuni delle autorizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, l'Assessore competente a gestire il demanio idrico regionale, sentito l'ente inadempiente, rilascia le autorizzazioni, rimanendo l'ente medesimo obbligato a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.
2. In caso di mancato rilascio, nel termine previsto, da parte di Comuni delle concessioni di cui all'articolo 12, comma 2, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario ad acta. Il commissario si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, che rimane obbligato a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non si è insediato.
Art. 24
 (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 3, il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale rimane disciplinato dalle deliberazioni della Giunta regionale adottate in materia.
4. L'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 si considera acquisita in relazione ad attraversamenti con elettrodotti e ad opere di scarico di diametro non superiore a 30 centimetri realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001. La struttura regionale competente può disporre controlli a campione, in relazione a quanto disposto dal presente comma, al fine di verificare la persistenza delle condizioni che presuppongono l'autorizzazione idraulica.
6. Le funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, sono trasferite a decorrere dall'1 gennaio 2010.
7. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'articolo 2, comma 5, il fiume Noncello della linea navigabile Pordenone - Litoranea Veneta, di cui all'articolo 3, numero 8, dell'ordinanza n. 14655 del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia dell'8 febbraio 1938, è considerato via navigabile e, in relazione a tale via navigabile, non trova applicazione il divieto di transito con imbarcazioni a propulsione meccanica previsto dal citato articolo 3.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 4, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 4, lettera f), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3 Comma 3 abrogato da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
4 Comma 5 abrogato da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 20/2018
6 Comma 7 ter aggiunto da art. 96, comma 1, L. R. 6/2021