Art. 22
(Eliminazione di atti di autorizzazione e semplificazione)
1. In attuazione, in particolare, dell'
articolo 5 della direttiva 2006/123/CE, il presente capo dispone la semplificazione di procedimenti amministrativi relativi a regimi di autorizzazione per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio oggetto del censimento e valutazione effettuato ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del
regolamento (CE) n. 1083/2006 - Legge comunitaria 2007).
2. Ai sensi della
legge regionale 7/2000 e in conformità ai principi in materia di semplificazione amministrativa di cui all'
articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), gli atti di autorizzazione, che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, sono sostituiti con dichiarazione di inizio attività, da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente, corredata delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste.