Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).
Capo I
 Adeguamento all'ordinamento comunitario
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'adeguamento della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Capo II
 Modifiche alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico
Art. 5
1.
L'articolo 2 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Principi e ambito di applicazione)
1. Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.
2. È garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attività produttive e di servizi.
3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.
5. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.
7. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.>>.

Art. 7
1.
L'articolo 4 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Assistenza e tutoraggio alle imprese e ai prestatori di servizi)
1. L'assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi è fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, con particolare riferimento all'impiego delle procedure telematiche per la presentazione delle istanze, alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti:
a) gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;
b) i requisiti applicabili ai prestatori, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
c) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
d) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;
e) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti e il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
f) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza.
3. L'Amministrazione regionale attiva forme di tutoraggio connesse allo svolgimento delle funzioni di marketing territoriale e attrattività nei confronti delle imprese interessate all'insediamento di strutture produttive nel territorio regionale.
4. Le imprese di cui al comma 3 possono richiedere all'Amministrazione regionale di avviare apposite consultazioni preliminari alla progettazione dell'insediamento produttivo, finalizzate a fornire le indicazioni e le valutazioni indispensabili a orientare le scelte imprenditoriali.
5. La Giunta regionale individua le fattispecie per le quali possono essere attivate le consultazioni preliminari di cui al comma 4, determina i criteri e le modalità per l'attivazione delle consultazioni medesime e individua le amministrazioni pubbliche coinvolte.>>.

Art. 8
1.
L'articolo 5 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Portale dello sportello unico)
1. L'Amministrazione regionale realizza il portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.
2. Per la realizzazione del portale di cui al comma 1 è attivato un tavolo di collaborazione fra la Regione e quattro rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.
4. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.
5. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e le categorie economiche.
6. Il regolamento regionale di cui al comma 5 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2001, come sostituito dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e alla unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 9
1.
L'articolo 6 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

Art. 11
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2001 le parole <<ai sensi della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni e integrazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>>.
Art. 12
1.
L'articolo 9 delle legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Istituzione e gestione dello sportello unico)
1. I Comuni istituiscono lo sportello unico singolarmente o in forma associata.
2. L'Amministrazione regionale, mediante il Piano di valorizzazione territoriale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 1/2006, promuove la gestione in forma associata dello sportello unico ed è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione, l'adeguamento e il rafforzamento degli sportelli unici, nonché la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento regionale.>>.

Art. 13
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3/2001, come modificato dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 9.3.1.1157 e al capitolo 50 e alla unità di bilancio 11.3.2.1180 e al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 15
 (Conferenze di servizi telematiche)
1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 5 e 8 della direttiva 2006/123/CE, i quali rispettivamente impongono agli Stati membri la semplificazione delle procedure e delle formalità relative all'accesso ed esercizio delle attività di servizi e lo svolgimento delle relative procedure in via telematica, l'Amministrazione regionale provvede all'adozione di sistemi informativi finalizzati allo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi e alla riorganizzazione e semplificazione delle procedure interne ad esse relative.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 7/2000:
a)   ( ABROGATA )
b)
l'articolo 22 sexies è sostituito dal seguente:
<<Art. 22 sexies
 (Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni)
1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale che verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.
2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.
3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1 indice la conferenza di servizi interna ai sensi dell'articolo 21, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale e individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Il rappresentante unico provvede a convocare la conferenza di servizi interna.
4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.>>.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 11.3.1.1189 ed al capitolo 156 e alla unità di bilancio 11.3.2.1189 ed al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 27, comma 4, L. R. 17/2010
2 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 9/2018
Art. 16
1.
L'articolo 12 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente, emette il diniego di permesso di costruire, ovvero sospende il relativo procedimento.
2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 2. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire progetto di variante, sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.
3. Qualora il progetto presentato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, una conferenza di servizi, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.>>.

Art. 17
1.
L'articolo 13 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso)
1. Nei casi in cui le attività previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attività o a silenzio assenso ai sensi della legge regionale 7/2000, la dichiarazione di inizio attività o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso è presentata allo sportello unico.
2. La dichiarazione di inizio attività è corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.
3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e dell'avvenuto silenzio assenso.

Art. 18
Capo III
 Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di interventi sociali e artigianato
Art. 22
 (Eliminazione di atti di autorizzazione e semplificazione)
1. In attuazione, in particolare, dell'articolo 5 della direttiva 2006/123/CE, il presente capo dispone la semplificazione di procedimenti amministrativi relativi a regimi di autorizzazione per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio oggetto del censimento e valutazione effettuato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Legge comunitaria 2007).
2. Ai sensi della legge regionale 7/2000 e in conformità ai principi in materia di semplificazione amministrativa di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), gli atti di autorizzazione, che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, sono sostituiti con dichiarazione di inizio attività, da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente, corredata delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste.
Art. 24
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:
<<6 bis. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).>>.

Art. 25
1.
L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Dichiarazione di inizio attività)
1. Sono soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA):
d) l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
e) l'attività di estetista di cui all'articolo 25 e il relativo trasferimento d'azienda;
f) l'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27 e il relativo trasferimento d'azienda;
g) l'attività di tatuaggio e piercing di cui all'articolo 35;
2. Gli interessati presentano la DIA di cui al comma 1 allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), che rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della DIA.
3. L'attestazione della presentazione della DIA di cui al comma 2 abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata e costituisce titolo certificativo.
4. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in materia di dichiarazione di inizio attività e di cui alla legge regionale 3/2001.>>.

Art. 28
1.
L'articolo 30 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 30
 (Esercizio dell'attività)
1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della DIA da parte del legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale. Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella DIA il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
2. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.
3. Le attività di estetista o di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di parrucchiere misto presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
5. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di estetista o di parrucchiere misto, il subentrante presenta la DIA, corredata delle attestazioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 4, L. R. 7/2012 , a seguito dell'abrogazione del Titolo III, L.R. 12/2002.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 7/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 35 bis, L.R. 12/2002.
Capo IV
 Adeguamento a obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)
Capo V
 Concessioni del demanio pubblico marittimo per finalità turistico-ricreative
Art. 36
2. Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 16/2008 le parole <<Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non a totale partecipazione pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge,>>.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 23 giugno 2010, depositata l'1 luglio 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 27 dd. 7 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente comma.
2 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera m), L. R. 21/2016
Capo VIII
 Modifiche in materia di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria
Capo IX
 Modifiche a leggi regionali in materia di gestione faunistico-venatoria e di tutela dell'ambiente naturale
Art. 45
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 14/2007 in materia di prelievo di fauna selvatica in deroga)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Con riferimento alle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e dei corvidi compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), come modificato ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale 24/1996, l'autorizzazione per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è rilasciata dalla Provincia.
1 sexies. L'attività venatoria di cui al comma 1 quinquies è consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed è esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.

Art. 48
 (Modifiche alle leggi regionali 6/2008 e 14/1987 in materia di programmazione faunistica e attività venatoria)
1.
L'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Principi per la destinazione del territorio)
1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole. Tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi il territorio regionale individuabile per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini della Zona faunistica delle Alpi sono determinati con il Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8. In attesa dell'approvazione del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, a determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi, sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Sul territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi la Regione destina a protezione della fauna una quota dal 10 al 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.
4. Nelle percentuali di cui al comma 3 sono compresi i territori ove sia vietata l'attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni e le zone destinate alla protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 8 bis.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella misura massima del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia attuando uno stretto legame dei cacciatori con il territorio.>>.

3.
Dopo l'articolo 8 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente:
<<Art. 8 bis
 (Istituzione di zone destinate a protezione della fauna)
2. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono istituite, con deliberazione della Giunta regionale, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate. In attesa del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.
3. Il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura.
4. La fauna catturata in un'oasi di protezione può essere introdotta in altra oasi. La fauna catturata nelle zone di ripopolamento ai sensi del comma 3 può essere introdotta in altra zona di protezione ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato.
6. La Regione può istituire e gestire centri regionali di produzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità, nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico, in conformità alle indicazioni del PFR, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica.
7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. Con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria.
9. Su proposta di Riserve di caccia contermini può essere delimitata un'unica zona di rifugio che garantisca le dimensioni spaziali stabilite dall'articolo 8.>>.

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 6/2008 la parola <<trecento>> è sostituita dalla seguente: <<seicento>>.
7. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), come modificato dall'articolo 43, comma 12, della legge regionale 30/1999, sono soppresse le seguenti parole: <<, sul quale vige lo speciale regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi,>>.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 23 giugno 2010, depositata l'1 luglio 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 27 dd. 7 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente comma.
Capo X
 Modifiche a leggi regionali in materia di innovazione e artigianato
Art. 49
 (Modifica alla legge regionale 26/2005 concernente il commercio elettronico)
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 26/2005, come inserito dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 1.6.2.1040 e al capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. AI comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 26/2005, le parole <<fino al 50 per cento della spesa ammissibile ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato>>.
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 bis della L.R. 12/2002.
Capo XI
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 53
 (Norme transitorie in materia di sportello unico)
1. L'Amministrazione regionale, i Comuni singoli e associati e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nelle procedure dello sportello unico garantiscono, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 1 della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 4, la completa informatizzazione dello sportello unico entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 8.
2. Fino alla completa informatizzazione dello sportello unico i relativi procedimenti posso essere svolti anche in forma cartacea.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 11, comma 23, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 69, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 69, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
6 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
7 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 4/2011
8 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 4/2011
9 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 69, lett. a) dell'art. 10, L.R. 22/2010, con cui si disponeva la sostituzione di parole al comma 3.
Art. 54
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10/2004 le parole <<Entro il 31 marzo di ogni anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro il 30 aprile di ogni anno>>.