Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 7
 (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 14, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, e dell'articolo 7, comma 14 bis, della medesima legge regionale 17/2008, come inserito dal comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5519 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. Al comma 21 dell'articolo 7 della legge regionale 17/2008 le parole <<ambiente e lavori pubblici e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione dei campi da tennis>> sono sostituite dalle seguenti: <<del tennis club e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione delle infrastrutture sportive ammesse>>.
6. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 21, della legge regionale 17/2008 come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole <<dei campi da tennis>> sono sostituite dalle seguenti: <<del tennis club e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione delle infrastrutture sportive annesse>>.
7. In sede di prima attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 7, comma 24, della legge regionale 17/2008, il termine per la presentazione della domanda da parte del destinatario interessato è fissato al 31 agosto 2009.
8. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1092, con riferimento al capitolo 5399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
14. Al comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole <<diciotto mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<ventiquattro mesi>>.
15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 16, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 14, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1092 e al capitolo 5397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
18. Alla Tabella P, allegata alla legge regionale 17/2008, riferita all'articolo 7, comma 64, della legge medesima, l'indicatore di livello dell'organismo denominato Fondazione Luigi Bon è modificato dal valore 2 al valore 1 e l'indicatore di livello dell'organismo denominato Associazione internazionale dell'Operetta del Friuli Venezia Giulia è modificato dal valore 3 al valore 1.
19. Gli oneri derivanti dal comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1096 e ai capitoli 5388 e 5400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
30. Per la realizzazione di lavori indispensabili e urgenti di adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali del compendio assegnato, è autorizzata la concessione all'Azienda speciale di Villa Manin di un finanziamento straordinario di 670.000 euro.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 670.000 euro a carico della unità di bilancio 5.3.2.1106 e del capitolo 5378 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento straordinario all'Azienda speciale di Villa Manin per la realizzazione di lavori indispensabili e urgenti di adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali del compendio assegnato.>>.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 5.3.2.1104 e al capitolo 5294 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo straordinario all'Università degli studi di Udine per l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo Litwornia>>.
36. Per le finalità previste dal comma 34, è autorizzato un limite di impegno decennale di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.1108 e del capitolo 5312 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo pluriennale al Comune di Udine per le spese di progettazione e la realizzazione della nuova sede del museo friulano di storia naturale>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
37. All'onere di 500.000 euro derivante dal comma 36 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.2.1094 e dal capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2018 e del bilancio per l'anno 2009.
39. Alla legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21
 (Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)
1. È istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.
2. Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attività:
a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche o dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;
b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;
c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovena;
3. Con deliberazione annuale della Giunta regionale è approvato il programma di ripartizione delle risorse del fondo tra le attività previste al comma 2, sulla base delle proposte presentate annualmente, entro il 31 marzo, dai soggetti indicati al medesimo comma 2. I criteri per la formazione del programma sono fissati sentita la Commissione di cui all'articolo 8.>>;

40. Per l'anno 2009, il termine per la presentazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, è fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
41. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1112, con riferimento al capitolo 5575 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009.
42. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.2.1112, con riferimento al capitolo 5585 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009.
43. Per le finalità previste all'articolo 21 bis della legge regionale 26/2007, come inserito dal comma 21, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.1112, con riferimento al capitolo 5376 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone per la copertura dei maggiori oneri relativi alla manutenzione, alla gestione e alle attività della sede dell'istituto comprensivo bilingue>>.
45. Per le finalità previste dal comma 44, è autorizzata la spesa di euro 18.000 per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 5314 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Spesa per l'assegnazione di una borsa di studio in materia storica religiosa per l'approfondimento dei legami fra cristianesimo aquileiese con Alessandria d'Egitto e la tradizione marciana>>.
46. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1 Parole sostituite al comma 44 da art. 11, comma 293, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2 Parole soppresse al comma 34 da art. 5, comma 60, L. R. 5/2013
3 Comma 35 sostituito da art. 5, comma 61, L. R. 5/2013
4 Parole sostituite al comma 32 da art. 5, comma 62, lettera a), L. R. 5/2013
5 Parole sostituite al comma 32 da art. 5, comma 62, lettera b), L. R. 5/2013
6 Comma 26 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 26, L.R. 2/2000, a decorrere dall'1/1/2015.
7 Comma 27 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 26, L.R. 2/2000, a decorrere dall'1/1/2015.
8 Comma 16 abrogato da art. 38, comma 1, lettera v), L. R. 16/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 45, L.R. 2/2006, a decorrere dall'1/1/2015.
9 Comma 17 abrogato da art. 38, comma 1, lettera v), L. R. 16/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 45, L.R. 2/2006, a decorrere dall'1/1/2015.
10 Comma 10 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
11 Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
12 Comma 12 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
13 Comma 13 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
14 Comma 20 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
15 Comma 21 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
16 Comma 22 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
17 Comma 23 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
18 Comma 24 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
19 Comma 25 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
20 Comma 28 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
21 Comma 29 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.