Art. 30 bis
(Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia, č istituita l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalitā giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
2. L'Agenzia č strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le attivitā dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di attivitā produttive e politiche del lavoro.
3. L'Agenzia ha sede legale a Trieste.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.