Legge regionale 04 giugno 2009, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.
Art. 21
 (Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi)
2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei benefici di cui al comma 1.
3. Condizione per la concessione dei benefici di cui al comma 1 è la preventiva concessione, da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale connessa alla stipulazione del contratto di solidarietà difensivo ovvero del contributo di solidarietà.
3 bis. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è compatibile con la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa.
3 ter. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di stipulazione del contratto di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori all'applicazione del contratto di espansione e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipulazione del contratto di espansione.
3 quater. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà ai sensi dell'articolo 22 bis del decreto legislativo 148/2015, tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori alla decorrenza della proroga e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore del datore di lavoro richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipula dell'accordo di proroga in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4491 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi" e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2009.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 5 l'anno 2001 è stato corretto in 2011.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 31, lettera a), L. R. 12/2009
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 31, lettera b), L. R. 12/2009
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 24/2016
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 16/2019
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 7, comma 69, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.