Legge regionale 04 giugno 2009, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 1 bis aggiunto da art. 4, comma 28, L. R. 12/2010
2 Articolo 17 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 17/2010
3 Articolo 17 ter aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 17/2010
4 Capo VIII bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Articolo 30 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Articolo 30 ter aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Articolo 30 quater aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Articolo 30 quinquies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Articolo 30 sexies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Articolo 30 septies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11 Articolo 30 octies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12 Articolo 30 nonies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
13 Articolo 30 decies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14 Articolo 30 undecies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15 Articolo 30 duodecies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16 Articolo 30 ter decies aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Capo I
 Accelerazione della realizzazione di opere pubbliche
Art. 1
 (Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche)
1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per opere pubbliche previste da normative regionali di settore sono assegnati, prioritariamente, nella misura del 70 per cento per lavori di importo complessivo fino a 500.000 euro e, nella misura del restante 30 per cento, per lavori di importo complessivo superiore a 500.000 euro, che siano cantierabili entro centoventi giorni dalla data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un'opera si considera cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e corredato delle autorizzazioni previste.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ai fini della predisposizione della progettazione definitiva relativa a lavori di importo complessivo fino a 1 milione di euro.
5. Alla legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f) al comma 1 dell'articolo 50 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.>>;
g) al comma 4 dell'articolo 50 dopo le parole <<per materia>> sono aggiunte le seguenti: <<e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario>>;
h) al comma 5 dell'articolo 51 prima delle parole <<La deliberazione di cui al comma 4>> sono inserite le seguenti: <<Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7,>>;
i)   ( ABROGATA )
l)   ( ABROGATA )
m)   ( ABROGATA )
6. I rientri delle anticipazioni confluiscono nel bilancio regionale con vincolo di destinazione a ulteriori predisposizioni di progetti. L'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per tali finalità viene effettuata con la legge di assestamento del bilancio dell'anno successivo all'avvenuta riscossione.
9. In relazione ai rientri previsti dal comma 6 è istituito "per memoria" all'unità di bilancio 3.2.132 il capitolo 40 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici".
10.
Dopo il comma 6 quater dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è aggiunto il seguente:

Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 28, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 28, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 4, comma 28, lettera c), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 9 giugno 2010, depositata il 17 giugno 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 25 dd. 23 giugno 2010), l'illegittimità costituzionale della lettera a) del comma 5 del presente articolo.
5 Lettera m) del comma 5 abrogata da art. 4, comma 67, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione del c. 5 bis, art. 68, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2011.
6 Lettera l) del comma 5 abrogata da art. 5, comma 24, lettera h), L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 6 ter, art. 56, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2013.
7 Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
8 Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
9 Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
10 Lettera d) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
11 Lettera e) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
12 Lettera i) del comma 5 abrogata da art. 87, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024
Art. 1 bis
1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011, i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA non presentano interesse transfrontaliero.
2. I lavori di valore pari o inferiore all'importo di cui al comma 1 sono affidati, a cura del responsabile unico del procedimento, mediante ricerca di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. L'invito diretto è rivolto ad almeno quindici soggetti ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo criteri di rotazione. ll termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito.
6. Fino al 31 dicembre 2011 i lavori in economia a cottimo sono ammessi fino all'importo di 500.000 euro.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 28, L. R. 12/2010
2 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo.
3 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 122 D.Lgs. 163/2006.
4 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4 aprile 2011 (in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13 aprile 2011), l'illegittimità costituzionale dell'ultimo del comma 5 del presente articolo nella parte in cui si limita la procedura selettiva a tre soggetti e non almeno cinque (come previsto dall'art. 91, comma 2, D.Lgs. 163/2006).
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera i), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
Art. 3
 (Disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale)
2. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dall'allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008 e applicate ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 2/2006, relative ai controlli di ARPA consistenti nelle attività di verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti, di verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel piano di monitoraggio, di verifica della regolare trasmissione dei dati, di verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione e di verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.
4. Le percentuali di riduzione delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate del 5 per cento nel caso di imprese certificate UNI EN ISO 14001 e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit. Tali ulteriori riduzioni della tariffa non sono tra loro cumulabili.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008.
7. Ai fini di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a restituire, senza interessi, le quote delle tariffe versate in eccedenza agli aventi diritto.
8. Gli aventi diritto alla restituzione trasmettono al Servizio competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, l'istanza di restituzione recante la quantificazione dell'importo a essi spettante, determinato dalla differenza fra l'ammontare già versato e quello dovuto, ricalcolato in base alle linee guida di cui al comma 5 e con l'applicazione della percentuale di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché l'indicazione delle modalità di accreditamento di tale somma.
9. Al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole <<da una convenzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>.
10. L'istanza di cui al comma 8 è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008. I moduli dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva sono pubblicati sul sito internet della Regione.
11. Per le finalità previste dal comma 7, relativamente alle istruttorie di cui ai commi 1 e 4, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2320 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per istruttorie connesse all'autorizzazione integrata ambientale" e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.
12. Per le finalità previste dal comma 7, relativamente ai controlli di cui ai commi 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2330 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per attività di controllo connesse all'autorizzazione integrata ambientale" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
Art. 4
3. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 20, della legge regionale 17/2008, il finanziamento straordinario al Comune di Trieste per le attività di recupero, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo di Trieste si intende finalizzato anche al sollievo e alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per le attività medesime.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), i contributi pluriennali al Comune di Trieste, parte dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 30/2007, per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale, si intendono finalizzati anche al sollievo e alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per gli interventi medesimi.
6. Gli oneri derivanti dell'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 6156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dei commi 10 e 11, art. 4, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.
2 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dei commi 10 e 11, art. 4, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
2 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Capo II
 Norme in materia di accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere strategiche di interesse regionale
Art. 7
 (Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)
1. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, oltre a produrre gli effetti di cui all'articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), prevalgono dalla data di efficacia degli stessi sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani di cui al capo II della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), anche nelle more del loro recepimento nello strumento di pianificazione generale regionale.
2. A decorrere dalla data di efficacia degli atti di pianificazione di cui al comma 1 è sospesa ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione stessi, limitatamente alle aree individuate per la realizzazione delle opere medesime, per il periodo massimo di tre anni.
3. Il Comune adegua il proprio strumento di pianificazione generale, territoriale e urbanistica agli atti di pianificazione di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di efficacia degli stessi.
4. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sul Comune, nel caso in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni pianificatorie rese obbligatorie in forza della presente legge.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito il Comune interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
6. L'approvazione del progetto preliminare di opere dichiarate di interesse strategico costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale dalla data della notifica dell'approvazione stessa al Comune territorialmente interessato.
7. Il progetto definitivo delle medesime opere è approvato a seguito della determinazione favorevole della conferenza di servizi, resa con le modalità di cui agli articoli 22 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'approvazione del progetto definitivo costituisce accertamento di conformità urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità dei relativi lavori.
9. Ferme restando le disposizioni normative a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali.
Art. 8
 (Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione)
1. La Giunta regionale delibera motivatamente, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale delle opere incluse in atti pianificatori e programmatori di settore. Tale deliberazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il responsabile del procedimento adotta, per le finalità di cui al comma 2, gli atti necessari a garantire la partecipazione del pubblico e degli Enti locali interessati a integrazione delle norme procedurali di formazione del piano o programma qualora queste non prevedano in modo esplicito le richieste forme partecipative.
4. Alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 3, sono allegati gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione degli interventi del piano o del programma nello strumento urbanistico generale comunale.
5. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e la notifica al Comune interessato del provvedimento di approvazione del piano o programma determinano gli effetti di cui all'articolo 7, commi 2, 8 e 9.
Capo III
 Accelerazione e semplificazione delle procedure in materia di protezione civile
Art. 11
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole: <<Centro operativo di protezione civile>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero del sistema integrato di protezione civile>>.
Art. 12
 (Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile)
2. Il decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile che autorizza l'avvio dell'intervento costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, nonché avvio del procedimento espropriativo e autorizza l'occupazione d'urgenza dei suoli per l'immissione in possesso e l'inizio dei lavori.
3. Lo stesso decreto è inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione o a mano, ai proprietari reperibili o, se irreperibili, è pubblicato all'Albo comunale per almeno sette giorni. Con la stessa comunicazione sono fissati luogo, data e modalità per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.
4. Completate le opere urgenti di protezione civile, le stesse sono consegnate con apposito atto all'ente territoriale competente, che provvede al completamento delle procedure finalizzate all'acquisizione delle aree, anche previa stipulazione dell'atto di cessione del bene, ovvero mediante emanazione del decreto di esproprio.
5. Al fine di completare le procedure di cui al presente articolo, con decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile sono assegnate agli enti territoriali competenti le risorse finanziarie quantificate a cura della Protezione civile della Regione; ai fini della rendicontazione, gli enti individuati con il predetto decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente o dal responsabile del procedimento, che attesti che le risorse finanziarie assegnate sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di assegnazione.
Capo IV
 Misure urgenti in materia di attività produttive
Art. 14
 (Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi)
4. Nel quadro degli interventi di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4/2005, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005, anche a fronte di variazioni degli indicatori, valutati in sede istruttoria, superiori alla soglia indicata dall'articolo 22, comma 4, lettera b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005), su motivato parere della Commissione valutatrice di cui all'articolo 7 della legge regionale 4/2005 in relazione alla situazione di crisi economica e finanziaria dei mercati nazionale e internazionale.
5. Nel quadro dei medesimi interventi di cui al comma 4, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005, anche a fronte di obiettivi raggiunti in misura inferiore a quella preventivata, qualora in presenza di un giudizio pienamente positivo, con riguardo agli indicatori diversi da quello afferente alla fattibilità economico finanziaria, in riferimento all'allegato C del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 354/2008, e con riguardo agli indicatori qualitativi di cui alla lettera B dell'allegato D del regolamento medesimo.
6.
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).>>.

11.
Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 12 ter
 (Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti delle grandi o medie imprese e delle pubbliche amministrazioni.
2. La provvista di cui al comma 1 è integrata dalle banche selezionate con un'ulteriore provvista per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
3. Le banche emittenti sono individuate mediante procedura di evidenza pubblica; in tale sede le banche intenzionate a emettere obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione l'ammontare e le caratteristiche tecniche dell'emissione obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che intendono finanziare attraverso la provvista.
4. Le obbligazioni sono costituite in serie speciale e sono rimborsabili entro cinque anni.
5. Le banche danno evidenza dell'utilizzo della provvista regionale nella documentazione di offerta relativa alle emissioni obbligazionarie ai sensi del presente articolo.
6. Le banche comunicano tempestivamente alla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie ogni evento connesso alla vita dei prestiti obbligazionari.
7. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano crediti nei confronti di imprese di grande o media dimensione, con priorità per i crediti maturati da imprese o nei confronti di imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali.
8. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano altresì crediti nei confronti della pubblica amministrazione da effettuarsi con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali, le Autonomie locali e funzionali e gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.
9. Le operazioni di smobilizzo dei crediti sono effettuate a condizioni di mercato secondo modalità definite con regolamento regionale.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) il "Fondo regionale smobilizzo crediti", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.
11. Il "Fondo regionale smobilizzo crediti" provvede alla restituzione della provvista al "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale" di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), entro il termine di sei anni dal conferimento, e commisura la durata dei finanziamenti con la stessa concessi, prevedendone il rientro integrale entro il termine predetto.
12. Le modalità e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
13. Per le finalità di cui al comma 10 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008.
14. La vigilanza sulla gestione del "Fondo regionale smobilizzo crediti" è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11, sono riferiti, ai sensi del comma 46, lettera e), al "Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale".
13. Le disposizioni di cui all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11, trovano applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: <<riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili,>> sono soppresse.
17. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare la convenzione sottoscritta con l'Istituto emittente, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23/2001, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a seguito di proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive di concerto con l'Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 21 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
30. Al comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 le parole <<entro il limite di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 giugno 2009>>.
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 23, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1005 e al capitolo 6335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
32. Al comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), dopo la parola <<abrogati>> sono aggiunte le seguenti: <<a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1>>.
34. Al fine di promuovere il sistema produttivo regionale e sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del suo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per attività di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'attuazione di progetti di promozione all'estero che valorizzino la qualità delle produzioni e dei comparti locali.
35. I contributi sono concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono l'attività promozionale di cui al comma 34 attraverso le proprie articolazioni funzionali, in misura non superiore al 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro.
36. Con regolamento regionale sono definiti le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande e delle rendicontazioni, nonché i criteri di valutazione delle domande medesime.
37. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 34 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
41. Il Fondo è gestito e amministrato dall'Assessore alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, che si avvale del Servizio programmazione e affari generali della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie; i relativi ordini di pagamento e di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il Direttore centrale della programmazione, risorse economiche e finanziarie o altro dirigente della Direzione stessa. Il mandato ad amministrare conferito all'organo gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.
42. Tenendo conto dei flussi di cassa di entrata e di spesa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare l'ammontare della dotazione del Fondo, di cui al comma 40, lettera a), e i conseguenti trasferimenti di cassa al Fondo stesso, fermo restando quanto stabilito in sede di prima applicazione dal comma 50.
43. Le entrate del Fondo di cui al comma 40, lettere b), c) e d), rimangono nella disponibilità del medesimo; sono a carico del Fondo le ritenute fiscali e le spese per la tenuta del conto.
44. Ogniqualvolta ne valuti l'opportunità in relazione ai flussi di cassa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a determinare i rientri al bilancio regionale stesso da parte del Fondo, a far carico sulle disponibilità di cui al comma 40, lettere a), b), c) e d); il gestore del Fondo provvede in tal caso al versamento delle somme così determinate a favore di apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.
47. Gli atti amministrativi con cui si dispongono le anticipazioni devono prevedere il rientro delle anticipazioni stesse a favore del Fondo entro sei anni dalla data degli atti stessi.
49. La ripartizione delle risorse per l'attuazione dei commi 46 e 48 è determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fatto salvo quanto previsto al comma 50.
51. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 48, il gestore del Fondo è autorizzato a stipulare con l'istituto emittente apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per la disciplina delle modalità per l'acquisto e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.
52. Il livello e le condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese sono disciplinati da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta di concerto fra l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie e l'Assessore regionale alle attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; la Giunta regionale stabilisce i termini entro cui deve essere effettuato il rimborso delle obbligazioni, entro la durata massima di cui al comma 48.
54. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, il controllo sulla gestione del Fondo.
55. Le risorse di cui al comma 40, lettera a), sono trasferite dal bilancio regionale in favore del Fondo attraverso l'utilizzo di capitoli di spesa appositamente istituiti e gestiti presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio programmazione e affari generali; al medesimo Servizio compete la gestione dei relativi capitoli di entrata.
56. In corrispondenza dell'assunzione di ciascun impegno di spesa necessario per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 si provvede all'accertamento contestuale di un'entrata di pari importo a favore del bilancio regionale.
58. La cessazione del Fondo è disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso; al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione, con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
59. Per le finalità di cui ai commi 39 e 40, lettera a), è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.3461 e del capitolo 9900 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Trasferimenti al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale", e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2009.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 43, L. R. 12/2009
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 44, lettera a), L. R. 12/2009
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 44, lettera b), L. R. 12/2009
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 44, lettera c), L. R. 12/2009
5 Comma 33 abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 36/1987, con effetto dall'1/1/2010.
6 Lettera f bis) del comma 46 aggiunta da art. 14, comma 19, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
7 Parole aggiunte al comma 61 da art. 14, comma 20, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
8 Lettera f ter) del comma 46 aggiunta da art. 4, comma 62, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
9 Integrata la disciplina del comma 46 da art. 2, comma 20, L. R. 11/2011
10 Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
11 Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
12 Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
13 Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
14 Comma 23 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 45 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
15 Comma 24 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 46 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
16 Comma 25 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
17 Comma 26 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
18 Comma 27 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
19 Comma 28 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
20 Comma 29 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
21 Lettera f quater) del comma 46 aggiunta da art. 37, comma 1, L. R. 5/2012
22 Comma 60 bis aggiunto da art. 2, comma 96, L. R. 14/2012
23 Comma 60 ter aggiunto da art. 2, comma 96, L. R. 14/2012
24 Comma 60 quater aggiunto da art. 2, comma 96, L. R. 14/2012
25 Comma 38 abrogato da art. 53, comma 1, lettera i), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 1, 2 e 5, art. 1, L.R. 14/2008.
26 Lettera f quinquies) del comma 46 aggiunta da art. 8, comma 1, L. R. 9/2013
27 Comma 60 quinquies aggiunto da art. 9, comma 67, L. R. 15/2014
28 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
29 Comma 41 bis aggiunto da art. 13, comma 8, L. R. 20/2015
30 Comma 1 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
31 Comma 2 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
32 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
33 Integrata la disciplina del comma 39 da art. 10, comma 8, L. R. 14/2016
34 Comma 61 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 14/2016
35 Integrata la disciplina del comma 50 da art. 12, comma 9, L. R. 25/2016
36 Comma 18 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
37 Comma 19 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
38 Comma 20 abrogato da art. 96, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 21 e 22 della L.R. 47/1978.
Art. 15
 (Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese)
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica, anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione finale di spesa, ai progetti finanziati ai sensi dei seguenti regolamenti regionali:
c) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 344 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria), e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e ai sensi della programmazione comunitaria).
7 bis.AI fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema produttivo, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I (sviluppo competitivo delle piccole medie imprese) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e sul regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., e la cui domanda non sia stata sottoposta alla valutazione della Commissione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005, hanno facoltà di accedere, previa apposita istanza, alla definizione semplificata del proprio procedimento contributivo.
7 quinquies. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere sul capo I della legge regionale 4/2005, l'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate a norma del comma 7 bis e 7 ter sono svolte esclusivamente dal soggetto gestore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4/2005.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
2 Comma 7 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
3 Comma 7 quater aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
4 Comma 7 quinquies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
5 Comma 7 sexies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
6 Comma 7 septies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
7 Comma 7 octies aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2011
8 Parole sostituite al comma 5 da art. 77, comma 1, L. R. 7/2011
9 Comma 1 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
Art. 17
 (Finanziamento dei piani di azione locale delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste)
1. Per attivare anticipatamente gli investimenti, semplificando le procedure amministrative e contrastare gli effetti sociali della crisi economica in atto sulla società regionale utilizzando risorse regionali già stanziate per la specifica finalità, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai piani di azione locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e definiti per il triennio 2009-2011 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4/2008, è autorizzata ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21/2007 la spesa pluriennale di 21.248.287,50 euro, in ragione di 7.248.287,50 euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per ognuno degli anni 2010 e 2011, con onere a carico dell'unità di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. Al finanziamento dei piani di azione locale di cui al comma 1, secondo le disposizioni della legge regionale 4/2008, l'Amministrazione regionale provvede altresì con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), iscritte all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e derivanti dalle assegnazioni delle quote annuali non impegnate, comprese quelle da iscrivere in corso di esercizio nel triennio 2009-2011.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
6. La versione definitiva dei piani di cui al comma 1, prevista dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 4/2008, conseguente alla presentazione all'Amministrazione regionale, in sede di prima applicazione della legge regionale 4/2008, delle proposte sulle quali l'Amministrazione regionale abbia comunicato la manifestazione di interesse ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 4/2008, è trasmessa dai Presidenti delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste alla Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta che i piani non siano finanziati dall'Amministrazione regionale.
Art. 17 bis
3. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo sostituito da art. 2, comma 70, lettera a), L. R. 11/2011
3 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
Art. 18
1. In attuazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 73, comma 2, della legge regionale 7/2000, il comma 1 dell'articolo 32 della medesima legge si applica anche a tutti i programmi Konver-Italia - periodo 16.03.1995 - 31.12.1999 che alla data di entrata in vigore della legge regionale 7/2000 avevano ancora in corso i rapporti contributivi di cui ai finanziamenti predetti.
Capo V
 Aiuti de minimis nel settore della pesca
Art. 19
1.
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un regime di aiuti de minimis nel settore della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, con la concessione agli operatori del settore della pesca marittima di compensazioni conseguenti all'arresto definitivo ovvero di aiuti in materia di compensazione socio-economica nel rispetto della programmazione nazionale e comunitaria.>>.

2. Gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1001 e al capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione è sostituita con la seguente "Ristoro, in regime di aiuti de minimis, ai pescatori per la fuoriuscita precoce dal settore della pesca, ovvero aiuti in materia di compensazione socio-economica".
Capo VI
 Interventi nel settore lavoro e formazione professionale
Art. 21
 (Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi)
2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei benefici di cui al comma 1.
3. Condizione per la concessione dei benefici di cui al comma 1 è la preventiva concessione, da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale connessa alla stipulazione del contratto di solidarietà difensivo ovvero del contributo di solidarietà.
3 bis. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è compatibile con la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa.
3 ter. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di stipulazione del contratto di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori all'applicazione del contratto di espansione e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipulazione del contratto di espansione.
3 quater. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà ai sensi dell'articolo 22 bis del decreto legislativo 148/2015, tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori alla decorrenza della proroga e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore del datore di lavoro richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipula dell'accordo di proroga in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4491 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi" e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2009.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 5 l'anno 2001 è stato corretto in 2011.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 31, lettera a), L. R. 12/2009
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 31, lettera b), L. R. 12/2009
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 24/2016
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 16/2019
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 7, comma 69, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 9, comma 39, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 40, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 41, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4 Articolo abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 26/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013. Le disposizioni continuano ad applicarsi secondo quanto indicato al comma 2 del medesimo art. 96, L.R. 26/2012.
Art. 23
 (Finanziamento al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART)
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8603 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Fondo per il sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART" e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 12/2009
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 14, L. R. 12/2010
Art. 24
 (Progetti a favore di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali)
1. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali.
2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione dei progetti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4681 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali" e con lo stanziamento di 2.700.000 euro per l'anno 2009.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 25
 (Accelerazione di procedimenti in materia di formazione professionale)
1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti organici di adeguamento, semplificazione e razionalizzazione dei regolamenti vigenti in materia di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 19, della legge regionale 17/2008, con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate, con riferimento a interventi formativi già avviati che coinvolgono direttamente le imprese regionali in attività formative di lavoratori occupati e non occupati, specifiche disposizioni di deroga dai termini temporali previsti per il completamento di progetti e la relativa rendicontazione, fermo restando il rispetto dei vincoli e delle procedure previste dai regolamenti comunitari recanti disposizioni in materia di impiego del Fondo sociale europeo.
Capo VII
 Accelerazione di procedure di spesa in materia di politiche per la famiglia
Art. 26
7. AI comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole <<agli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009>>.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021
2 Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021
3 Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021
4 Comma 4 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021
5 Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021
6 Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera j), L. R. 22/2021
Art. 27
1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole <<o il recupero>> sono sostituite dalle seguenti: <<, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero>>.
2. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001 le parole <<a primo rischio decrescente>> sono sostituite dalle seguenti: <<da escutere successivamente ad ogni altra garanzia prestata>>.
Art. 28
 (Norme in materia di edilizia residenziale)
2. I provvedimenti di revoca del contributo assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono annullati previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare le quote di contributo dagli stessi già restituite o in corso di restituzione.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la relativa spesa fa carico al fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica), ovvero al Fondo istituito dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
Art. 29
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della regionale 6/2003 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per l'acquisto, la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero della casa di abitazione.
1 ter. I contributi di cui comma 1 bis sono concessi ed erogati alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2009, non abbia pagato dall'1 luglio 2008 le rate di mutuo alle scadenze previste dai piani di ammortamento, per difficoltà finanziarie dovute alla fruizione nei medesimi periodi degli ammortizzatori sociali.
1 quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11/2009, sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 12 i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 1 bis, della legge regionale 6/2003, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Capo VIII bis
 Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa
Art. 30 quater
1. L'Agenzia opera a supporto della Regione nella programmazione, progettazione e indirizzo delle politiche occupazionali e di investimento del sistema imprenditoriale regionale, con particolare riguardo a:
a) attuazione delle politiche, definite dalla Giunta regionale, a sostegno dell'attrattività del territorio e dell'imprenditoria regionale anche in vista del conseguimento di ricadute occupazionali positive;
b) promozione delle condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre investimenti nazionali e internazionali e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali, finalizzati anche alle ricadute occupazionali positive;
c) analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle iniziative imprenditoriali regionali;
d) coordinamento della gestione delle situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale, al fine di promuovere e favorire processi di transizione imprenditoriale finalizzati alla salvaguardia del tessuto produttivo regionale e alla conseguente tutela dei livelli occupazionali;
e) sviluppo di modalità efficaci di governance locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli i soggetti istituzionali ed economici interessati, in particolare nelle attività di preparazione e progettazione di singole iniziative e portafogli di progetti, attraverso diverse forme e meccanismi operativi di comunicazione e coordinamento quali conferenze, comitati, tavoli tecnici e gruppi di lavoro tematici;
f) coordinamento delle politiche di crescita imprenditoriale in termini dimensionali, di accrescimento tecnologico e di internazionalizzazione, finalizzate anche al conseguimento di ricadute occupazionali positive;
g) promozione della professionalizzazione, del reintegro lavorativo e della formazione professionale, con particolare attenzione nei confronti dei lavoratori giovani e delle nuove professionalità derivanti dalla trasformazione produttiva digitale;
h) supporto all'attività degli organi collegiali e dei tavoli di concertazione competenti in materia di sviluppo economico e di lavoro previsti dalla vigente legislazione regionale, promuovendo la diffusione di modelli d'impresa a vocazione comunitaria e di esperienze partecipative di relazioni industriali;
i) promozione di iniziative per la valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa;
j) osservazione e analisi, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, dei fenomeni infortunistici e di lavoro sommerso e irregolare in regione sulla base della loro articolazione territoriale, settoriale e per dimensione aziendale, in vista dell'elaborazione di misure innovative di intervento finalizzate a contrastare tali fenomeni;
k) ideazione e attuazione di campagne di informazione mirate per le imprese e i lavoratori, per la diffusione della conoscenza degli strumenti esistenti finalizzati allo sviluppo economico e occupazionale;
l) supporto agli uffici regionali nella redazione dei programmi operativi comunitari.
4. In relazione alle imprese che a seguito della promozione unitaria dell'offerta localizzativa nella regione intendono insediare nuove attività, i consorzi di cui all'articolo 62 della legge regionale 3/2015 e il sistema delle Autonomie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano assieme all'Agenzia l'informazione specifica ai singoli investitori sulle procedure di insediamento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 2, L. R. 14/2023
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 2, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 30 octies
3. Il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono designati dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 7, comma 4, L. R. 14/2023
Art. 30 duodecies
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è interrotto per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.
6. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 7, L. R. 14/2023
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 7, comma 8, L. R. 14/2023