Art. 30
(Bic Sviluppo Italia FVG)
1. Al fine di consentire la puntuale definizione delle previsioni di cui al protocollo d'intesa finalizzato al trasferimento della proprietā di Bic-Sviluppo Italia FVG SpA sottoscritto tra Regione, Ministero dello sviluppo economico e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, in attuazione dell'
articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alla Finanziaria regionale Friulia SpA una garanzia fidejussoria in relazione alle eventuali sopravvenienze passive o inesistenza di poste attive che non trovino giā copertura nelle disposizioni contrattuali, nel limite massimo del prezzo di cessione.
2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti termini e modalitā della garanzia fidejussoria concessa.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unitā di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1547 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.