Art. 12
(Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni)
1. Le aziende che non garantiscono i tempi previsti, per prestazioni di particolare rilevanza la cui tempestivitā sia clinicamente essenziale per il cittadino, provvedono al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal cittadino presso altre strutture.
2. Ove la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, il cittadino residente in Friuli Venezia Giulia ha diritto di richiedere la prestazione presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato e convenzionato, abilitato a erogarla. Tale prestazione č comunque a carico del Servizio sanitario regionale.
3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le modalitā di attuazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale all'interno delle linee di gestione annuali di cui all'
articolo 12 della legge regionale 49/1996.