Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Art. 44

(Conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995)

1. Le istanze per la conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi), e successive modifiche, possono essere presentate agli enti locali che hanno emesso l'atto di concessione entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o ancora non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali sono autorizzati a confermare i contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.