Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 2/2000)

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono inseriti i seguenti:

<<32 bis. L'eventuale termine fissato dalle autorizzazioni di scarichi di pubbliche fognature, di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione, prodotte nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), si considera come non apposto qualora l'impianto sia stato regolarmente approvato con delibera dell'organo comunale competente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 79/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/1995.

32 ter. Per "scarichi esistenti" si intendono gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previdente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio e già autorizzati.>>.