Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivitą venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Capo VII
 Norme in materia di demanio marittimo e norme in materia di turismo
Art. 58
2. Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non a totale partecipazione pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge, sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima.
3. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, possiedono i requisiti di legge richiesti per l'intera durata della concessione delle aree del demanio marittimo per finalitą turistico ricreative; l'ente concedente verifica con cadenza annuale la permanenza del possesso dei requisiti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 36, comma 2, L. R. 13/2009
2 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010
3 Comma 2 ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dall'art. 36, comma 2, L.R. 13/2009 a seguito della dichiarazione di illegittimitą costituzionale di tale disposizione, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 233/2010.
4 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera l), L. R. 21/2016
5 Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera l), L. R. 21/2016