Art. 54
2.
Dopo l'
articolo 3 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente Capo:
<<Capo II
Pianificazione del sistema regionale di trasporto
Art. 3 bis
(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.
2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;
b) viene recepito nello strumento di pianificazione generale regionale;
c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;
d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;
e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.
3. L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;
b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.
Art. 3 ter
(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto)
1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l'obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.
2. Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto è costituito da:a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;
b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano, descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi e individua i criteri generali delle scelte e le priorità degli interventi;
c) idonee rappresentazioni cartografiche;
d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;
e) una relazione illustrativa.
3. I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi informatici.
4. Il procedimento di formazione e l'efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto sono disciplinati dall'
articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), e successive modifiche.
Art. 3 quater
(Sistema regionale della mobilità di persone)
1. Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:a) il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;
c) la disciplina di cui alla
legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche;
Art. 3 quinquies
(Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica)
1. Il sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica comprende in particolare il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica disciplinato dal Titolo I della legge regionale 41/1986 ed è finalizzato:a) alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.>>.
3.
La
lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007, è sostituita dalla seguente:
<<a) gli agenti e ufficiali di Pubblica Sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e della Regione e della Polizia Locale, in divisa o dotati di tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi, sia per le finalità di servizio che per garantire la sicurezza dei trasportati; per gli appartenenti alla Polizia Locale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale; l'attuazione delle disposizioni avviene secondo le priorità definite dalla Giunta regionale;>>.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 5, comma 11, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2 Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 11, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Comma 6 bis abrogato da art. 5, comma 26, L. R. 11/2011