Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 48
 (Termini per piani particolareggiati)
1. In deroga al limite fissato dall’articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche e integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e successive modifiche e integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 2025. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.
2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 2025.
3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al 31 dicembre 2025 qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 (Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 5/2013
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 5/2013
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.
11 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.
12 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.
13 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16 Parole sostituite al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
17 Parole sostituite al comma 2 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
18 Parole sostituite al comma 3 da art. 124, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
19 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
20 Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
21 Parole sostituite al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023