1. Al
comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 9/2008, dopo le parole <<comunque da destinare a finalitą pubbliche.>> sono aggiunte le seguenti: <<Sono fatte salve eventuali spese gią sostenute relative all'acquisizione e alla progettazione delle opere di ristrutturazione statica e funzionale dell'immobile individuato dall'articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della
legge regionale 1/2005; la rendicontazione di queste spese avviene tramite presentazione di idonea documentazione.>>.