Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 34
1. Non sono soggette a permesso di costruire, autorizzazione edilizia e/o denuncia di inizio attività, né ad autorizzazione paesaggistica o a valutazione di incidenza le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, lettera p), L. R. 19/2009 nel testo modificato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 13/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 35, comma 4, L. R. 29/2017
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, lettera v), L. R. 19/2009 nel testo modificato da art. 35, comma 4, L. R. 29/2017