1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole <<attivitą venatoria autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<attivitą cinofila svolta da associazioni e quella venatoria autorizzate>>.