Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 27
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), dopo la parola <<sentieri>> sono aggiunte le seguenti: <<comunque preclusi al transito motorizzato>>.
5. Al comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 9/2007 sono soppressi i primi due periodi e nel terzo periodo sono soppresse le parole <<,comma 2,>>.
6.
L'articolo 73 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 73
 (Disciplina del transito)
5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.>>.

7. Al comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 9/2007 sono aggiunte al termine le parole: <<La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c). >>.
8. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 74, comma 1, della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 7, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. Al comma 4 dell'articolo 98 della legge regionale 9/2007 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4>>.