Art. 20
1. In attuazione dell'
articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto dell'
articolo 52, comma 2 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi del medesimo decreto ministeriale, nonché le attività di utilizzazione agronomica del digestato.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
3. La Regione, secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, riceve la comunicazione dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari di cui al comma 1 e del digestato.
4. La Regione svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, avvalendosi di ARPA, di ERSA e di altre strutture regionali specializzate.
4 bis. La Regione, in collaborazione con l’ERSA, svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni.
4 ter. In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4 bis, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al comma 1 relativi alla comunicazione di cui al comma 3 e al piano di utilizzazione agronomica comportano l'applicazione, da parte del Servizio competente in materia di Corpo forestale, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 32, L. R. 11/2009
2 Comma 6 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 18/2011
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 18/2011
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011
6 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011
7 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 34, lettera d), L. R. 18/2011
8 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera e), L. R. 18/2011
9 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
10 Parole sostituite al comma 4 ter da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
11 Parole sostituite al comma 5 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
12 Comma 5 bis abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
13 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 14, L. R. 37/2017
14 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 16/2021
15 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 16/2021