Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivitą venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 17
 (Scarichi di acque reflue urbane da agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, gli scarichi terminali di acque reflue urbane recapitanti in acque superficiali, provenienti da reti fognarie che servono agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti e non sottoposti al trattamento previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati, per un periodo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque, a condizione che tutti i singoli scarichi in rete fognaria a essi afferenti rispettino i valori limite di emissione in acque superficiali per essi previsti dal decreto legislativo 152/2006, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 108 del medesimo decreto.