Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.
Capo I
 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>)
Art. 1
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), le parole <<, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione>> sono soppresse.
Art. 4
1.
L'articolo 29 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 29
 (Giornate di chiusura degli esercizi)
1. Ogni operatore commerciale può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.
2. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
4. Gli esercenti rendono noto al pubblico e alla clientela l'elenco di cui al comma 3, lettera b), mediante prospetto informativo esposto all'interno e comunque leggibile dall'esterno dei locali.
5. Ogni modifica delle giornate di apertura prescelte e, comunque, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3, lettera b), è comunicata al Comune fino a quarantotto ore prima dell'apertura ed è riportata nel prospetto informativo, secondo le modalità di cui al comma 4.
6. I Comuni determinano le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 3, lettera b), 4 e 5.
7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano comunque la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre. >>.

Art. 10
1. Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 29/2005 le parole <<località turistiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<località a prevalente economia turistica>>.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 17
1.
L'articolo 69 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 69
 (Indirizzi e criteri di programmazione)
1. I Comuni, nel rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi del comma 2, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni, anche in relazione a singole zone del territorio e di quelli relativi al trasferimento di sede, nonché le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione stagionale. Tali criteri e condizioni possono essere revisionati con cadenza biennale.
2. Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni tengono conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalità produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
4. I Comuni disciplinano le procedure di consultazione ai fini della determinazione dei criteri e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.>>.

Art. 18
1. Al comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale 29/2005 le parole <<L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza>>.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 74, L.R. 29/2005.
Art. 21
1. Al comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 29/2005 le parole <<all'esterno dei locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<comunque leggibili dall'esterno dei locali>>.
Art. 22
Art. 24
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<Ministero delle Attività produttive>> sono aggiunte le seguenti: <<, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale>>.
7. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 le parole <<un rappresentante delle organizzazioni sindacali>> sono sostituite dalle seguenti: <<tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali>>.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 95 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 27
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
3 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
4 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 28
Art. 30
 (Pianificazione commerciale)
4. Resta ferma la disciplina di settore già emanata alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
 (Efficacia differita)
1. L'articolo 29 della legge regionale 29/2005, come sostituito dall'articolo 4, trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2009.
Art. 32
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell'articolo 16 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo).
Capo II
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 4/2013
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 39
 (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 104, comma 1, della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 37, si applicano anche alle comunicazioni dei prezzi pervenute nel corso dell'anno 2008. Sono da considerarsi presentate nei termini tutte le comunicazioni pervenute alla Direzione centrale attività produttive in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
Capo III
 Modifiche urgenti alle normative regionali concernenti le attività produttive
Art. 40
1.
Dopo l'articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:
<<Art. 12 bis
 (Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai fini di cui al comma 1, ad adattare con apposite modifiche regolamentari gli strumenti di incentivazione disciplinati dagli articoli 50 e 51 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), al fine della rimodulazione degli stessi in relazione a diverse fattispecie, e gli strumenti di incentivazione disciplinati dagli articoli 95 e 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), al fine dell'estensione degli stessi alle operazioni di credito a breve termine.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), il <<Fondo regionale di garanzia per le PMI>>, di seguito denominato Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale.
4. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.
5. Le cogaranzie del Fondo sono rilasciate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in relazione ad operazioni di finanziamento a breve o di consolidamento finanziario a medio termine.
6. Le cogaranzie sono deliberate dal Comitato di gestione di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002), che provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle cogaranzie stesse.
7. Le cogaranzie sono rilasciate dal Fondo nella forma di fideiussioni proporzionali e relativamente al solo debito in linea capitale.
8. Il Comitato di gestione supporta la Direzione centrale attività produttive nell'esercizio della funzione di vigilanza di cui al comma 4, anche attraverso raccolta dati, elaborazioni e monitoraggio.
10. Con decreto del Direttore centrale attività produttive sono approvati gli schemi di convenzione tra il Fondo, le banche e i confidi per l'individuazione delle modalità operative comuni inerenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie.
11. L'Amministrazione regionale, per il supporto tecnico alle attività di cui al comma 6, è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione di data 30 settembre 2008 stipulata con Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.
12. Il Fondo, al fine di ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere, è autorizzato ad accedere alle controgaranzie del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e ad altre forme di controgaranzia che vengano reputate opportune sulla base dell'evoluzione della situazione dei mercati finanziari.
13. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti, tra cui le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria e i confidi.

Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione degli articoli 2, 3, 4, 8 bis e 9, L.R. 9/2003, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 42
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), le parole <<e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione>> sono soppresse.
Art. 43
1.
Dopo l'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è inserito il seguente:
<<Art. 14 bis
1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di interventi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'applicazione degli incentivi previsti dalla normativa regionale di cui all'articolo 11 della presente legge, all'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), al Capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), al Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), non esclude l'applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.
2. Il comma 1 si applica ai procedimenti conclusi e a quelli ancora pendenti disciplinati dalla normativa regionale richiamata.>>.

2. I regolamenti regionali adottati in attuazione della normativa richiamata dall'articolo 14 bis, comma 1, della legge regionale 26/2005, come inserito dal comma 1, sono adeguati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Capo IV
 Modifiche alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi
Art. 44
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9/2008 relative al finanziamento di impianti sportivi)
2. Al comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2008 dopo le parole <<della relazione illustrativa dei lavori e del preventivo di spesa>> sono aggiunte le seguenti: <<sottoscritti da un tecnico abilitato>>.
3.
Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2008 è inserito il seguente:
<<13 bis. Per gli interventi di cui al comma 12 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La concessione e l'erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al comma 13. I termini e le modalità di rendicontazione sono stabiliti dal decreto di concessione.>>.

Capo V
 Norme finanziarie ed entrata in vigore
Art. 45
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dagli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), sono previste nuove spese per 500.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
3. Per le finalità previste dall'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono previste nuove spese per 100.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
4. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
5. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 1, e dall'articolo 25 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono previste nuove spese per 100.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
6. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. In ragione della riprogrammazione degli interventi relativi all'articolo 24, comma 1, e all'articolo 25 della legge regionale 27/2007 in conseguenza del disposto di cui al comma 5, sono previste le seguenti variazioni di stanziamento delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:
a) riduzione di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 1.4.2.1024;
b) aumento di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1175.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 84, comma 1 bis, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 24, comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 95, comma 1, della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 25, commi 1 e 2, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 110, comma 20 bis, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 28, comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
11 Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 12, della legge regionale 9/2008, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
12. In applicazione del disposto di cui all'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono previste nuove spese per 212.244 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento viene incrementato di pari importo.
13. All'onere di 212.244 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 12 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
14. In ragione della riprogrammazione degli interventi relativi all'articolo 18 della legge regionale 8/2003, in conseguenza del disposto di cui al comma 12, sono previste le seguenti variazioni di stanziamento delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:
a) riduzione di 212.244 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090;
b) aumento di 212.244 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1175.