1. Al fine di garantire, nelle more dell'attuazione delle procedure concorsuali pubbliche per la copertura di posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG di cui all'
articolo 9 della legge regionale 2/2002, come da ultimo sostituito dall'
articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005, può prorogare, alle relative scadenze e per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi, i contratti di lavoro del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto sulla base di procedure selettive pubbliche.