Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
Capo V
Art. 24
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, di cui agli articoli 32 e 37 del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e degli interventi previsti dal Piano d'Azione Coesione, anche in coerenza con gli obiettivi di Europa 2020 di cui alla decisione del Comitato del Quadro Strategico Nazionale (QSN) del 27 febbraio 2012, conseguenti a una riprogrammazione della quota di risorse assegnate dallo Stato al Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR, a titolo di cofinanziamento nazionale, di seguito denominati Programma, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).
3. Gli interessi maturati sul Fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'allocazione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera e) del comma 2 da art. 2, comma 127, L. R. 11/2011
2 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 105, L. R. 14/2012
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 8/2014
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 8/2014
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 14/2015
6 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 14/2015
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 24, comma 1, L. R. 19/2015
8 Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 24/2016
9 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 24/2016
10 Comma 2 sexies aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 24/2016
Art. 28
 (Disciplina dei procedimenti amministrativi)
1. La legge regionale 7/2000, e successive modifiche, si applica ai procedimenti relativi al Programma, per quanto non diversamente disposto dai regolamenti comunitari e dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea.
Art. 29
 (Disposizioni in materia di lavori pubblici)
1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al Fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal Programma.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 108, L. R. 27/2014
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 24/2016
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 24/2016
Art. 30
 (Vincolo di destinazione)
1. In applicazione dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sono individuate le modalità per il controllo del mantenimento del vincolo di destinazione.
Art. 31
 (Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali)
1. Anche al fine di garantire un adeguato livello di spesa coerentemente con quanto previsto dagli articoli 93 e seguenti del regolamento (CE) n. 1083/2006, le risorse stanziate in favore del Programma possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di Comitato di sorveglianza.
2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del Programma, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell'Amministrazione regionale l'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi.
3. Con l'osservanza delle condizioni previste dal comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi agevolativi rientranti nel quadro della programmazione dei Fondi strutturali comunitari e disciplinati nei provvedimenti attuativi:
a) del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
b) del capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);
e) del titolo VII, capo II, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);
f) degli articoli 9 bis, 11, 13 e 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
g) del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia).
5. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dall'Asse 4, Attività 4.1.a del Programma in relazione agli interventi previsti anche dalla normativa richiamata al comma 3, lettera e):
a) per piani integrati di sviluppo urbano sostenibile si intendono un insieme di due o più interventi pubblici o privati strettamente connessi tra di loro e riconducibili a obiettivi unitari e coerenti per l'attuazione della strategia di sviluppo territoriale locale e per la risoluzione di specifici problemi economici, ambientali e sociali delle aree a cui si riferiscono;
b) le aree urbane sono identificate in via prioritaria nei capoluoghi e nei centri urbani a valenza territoriale, come individuati all'articolo 32 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0329/Pres., del 16 ottobre 2007;
c) in seno al comitato interdirezionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1173 (Approvazione della ripartizione finanziaria del programma operativo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo di programmazione 2007-2013), per l'Attività 4.1.a è istituito un comitato di esperti competenti per la valutazione di fattibilità e di ammissibilità a finanziamento dei progetti previsti dai piani integrati di sviluppo urbano sostenibile, anche in deroga alla disciplina di settore applicabile;
Note:
1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 4, L. R. 16/2012
Art. 32
9. La commissione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2005, n. 2417 (Legge regionale 4/2005 articolo 7, comma 1 - composizione commissione Friulia SpA. Presa d'atto), resta in carica sino alla naturale scadenza.
10. La convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della legge regionale 4/2005, resta in vigore fino all'intervenuta aggiudicazione in esito all'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
2 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
3 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
4 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
5 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
6 Comma 6 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
7 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
8 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
Art. 33
3. Il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dai commi 1 e 2, subentra al Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche in carica il quindicesimo giorno successivo alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 26/2005.