Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitā europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
Art. 22
1. Al comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 9/2007 le parole <<La sanzione č applicata nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.>> sono sostituite dalle seguenti: <<La sanzione č triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.>>.
2. Al comma 5 dell'articolo 65 della legge regionale 9/2007 le parole <<La sanzione č applicata nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.>> sono sostituite dalle seguenti: <<La sanzione č triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.>>.
3.
Il comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 9/2007 č sostituito dal seguente:
<<2. I divieti di cui al comma 1 si applicano nei boschi, nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche, e, in particolare, sulle aree alto nivali e praterie al di sopra del limite boschivo.>>.

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 9/2007 le parole <<e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE non comprese nelle aree protette>> sono soppresse.