Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 6, L. R. 10/2017
Capo I
 Adeguamento all'ordinamento comunitario
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
Capo II
Art. 3
 (Principi e modalità)
1. Il processo di attuazione della direttiva 2006/123/CE nell'ambito dell'ordinamento regionale è finalizzato a rendere effettive al suo interno la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
a) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio regionale in conformità agli indirizzi della comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera "Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione - il rilancio della strategia di Lisbona" - COM (2005) 24 del 2 febbraio 2005;
b) la semplificazione amministrativa, in conformità alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea" - COM (2006) 689 del 14 novembre 2006, in particolare mediante la creazione di sportelli unici per i prestatori di servizi e l'adozione di procedure elettroniche per l'accesso e l'esercizio alle attività di servizio e la divulgazione delle informazioni;
c) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso a un'attività di servizi e per il suo esercizio, in conformità alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea" - COM (2007) 23 DEF. del 24 gennaio 2007;
d) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi e, in particolare, dei consumatori, prevedendo misure concrete per sviluppare una politica regionale in materia di qualità dei servizi;
e) la promozione di azioni da parte di soggetti privati in materia di qualità dei servizi.
2. Il recepimento della direttiva 2006/123/CE è realizzato nell'ordinamento regionale mediante misure legislative, regolamentari e amministrative.
3. Gli adempimenti previsti dalla presente legge sono realizzati dalla Regione nell'ambito della leale collaborazione con i diversi livelli istituzionali dello Stato e degli enti locali.
Art. 4
 (Censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione)
2. La deliberazione con la quale la Giunta regionale dà attuazione al comma 1 è emanata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.
Art. 5
 (Adeguamento dell'ordinamento regionale)
2. Le leggi regionali e i regolamenti di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai principi di cui all'articolo 1 e alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 10/2004, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ridurre ritardi, costi ed effetti dissuasivi all'accesso e all'esercizio di attività di servizi;
c) svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio attraverso degli sportelli unici, usufruibili da tutti i prestatori di servizi, a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio regionale, nazionale o di altro Stato membro;
d) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via elettronica;
f) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici.
Capo III
Art. 6
 (Rete Natura 2000)
1. L'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE è attuato mediante la realizzazione della Rete Natura 2000.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 8
 (Monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000)
1. La Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. In particolare, svolge le attività di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e, a tal fine, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ne definisce le linee guida e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
2 bis. Per l'individuazione dei protocolli di monitoraggio necessari all'attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità e alla verifica dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle specie di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), la Regione istituisce il Tavolo Biodiversità quale strumento di consultazione tecnica al quale partecipano le Università e istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, gli organi gestori delle aree protette interessate e altri soggetti che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.
3. La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna istituisce la banca dati della biodiversità allo scopo di garantire la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati dei monitoraggi ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e il suo funzionamento. La banca dati è coordinata con gli altri sistemi informativi istituiti dall'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 18/2011
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 18/2011
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 18/2011
4 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 61, comma 2, L. R. 20/2021
Art. 9
 (Misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC)
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), nei pSIC e SIC, sono vietati:
a) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
b) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
d) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché fatta eccezione per l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto e per l'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall' articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall' articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;
e) la conversione ad altri usi di superfici a pascolo e prato permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
f) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
g) il controllo con diserbanti e disseccanti della vegetazione delle sponde della rete idrografica;
h) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del medesimo;
j) l'esercizio della pesca con reti da traino, (incluse quelle denominate tratte), draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.
3. Fatte salve diverse prescrizioni dell'ente gestore, nei pSIC e SIC, le attività di seguito indicate sono effettuate nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere garantita la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e sono attuate pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; tali operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 15 luglio di ogni anno;
b) sui terreni ritirati dalla produzione interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi, in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, sono ammesse lavorazioni meccaniche durante tutto l'anno.
4. Le misure di salvaguardia del presente articolo si applicano in ciascun pSIC e SIC sino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 10, delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito ovvero del piano di gestione.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera j) del comma 2 da art. 140, comma 2, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 226, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 10
4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.
9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 140, comma 3, L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 227, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 17, comma 1, L. R. 21/2015
4 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
6 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 25/2015
7 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 25/2015
8 Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 25/2015
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 25/2015
10 Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 25/2015
11 Parole soppresse al comma 8 da art. 2, comma 1, lettera h), L. R. 25/2015
12 Parole aggiunte al comma 11 da art. 2, comma 1, lettera i), L. R. 25/2015
13 Comma 11 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera j), L. R. 25/2015
14 Parole aggiunte al comma 11 da art. 61, comma 3, L. R. 20/2021
15 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 19, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
16 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 19, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
17 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 19, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
18 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 19, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
19 Lettera a) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
20 Lettera b) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21 Lettera c) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
22 Lettera d) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
23 Comma 12 abrogato da art. 3, comma 19, lettera f), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
24 Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 3, comma 20, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 11
 (Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette)
2. L'Ente parco delle Dolomiti Friulane di cui all'articolo 53 della legge regionale 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC e ZPS Dolomiti Friulane, per il SIC Forra del Cellina e per il SIC Val Colvera di Jof. L'Ente parco delle Prealpi Giulie di cui all'articolo 54 della legge regionale 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC Prealpi Giulie, SIC Jof di Montasio e Jof Fuart, ZPS Alpi Giulie, SIC Zuc dal Bor.
3. L'organo gestore della Riserva Foci Isonzo e Isola della Cona svolge le funzioni previste al comma 1 per il SIC Foce dell'Isonzo e Isola della Cona.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 13/2009
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 25, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 12
 (Sanzioni)
5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge o chi, in violazione delle norme medesime, in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno agli habitat, ovvero alle località o alle cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo le modalità tecniche stabilite dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza degli obblighi, l'ente gestore provvede direttamente a spese del trasgressore. Nel caso di danneggiamento irreversibile di habitat di interesse comunitario, l'ente gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a carico del trasgressore.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 46, comma 2, L. R. 13/2009
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 143, comma 1, L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 103, comma 1, L. R. 26/2012
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 16, comma 1, L. R. 20/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come stabilito all'art. 49, c. 1, della medesima L.R. 20/2016.
5 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 3, comma 25, lettera b), L. R. 13/2023
Capo IV
Art. 16
1.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), è sostituita dalla seguente:
<<a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;>>.

2.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:
<<b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento;>>.

6. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007, dopo le parole <<da appostamento fisso>>, sono inserite le seguenti: <<e in forma vagante>>.
9.
Dopo la lettera k) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007, come sostituita dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 6/2008, sono aggiunte le seguenti:
<<k bis) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2008 a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
k ter) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
k quater) la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
k sexies) l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.>>.

Art. 17
1.
Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2007 è sostituito dal seguente:
<<4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.>>.

Art. 18
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2007 le parole <<con la Conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori di cui all'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia)>> sono sostituite dalle seguenti: <<con i Presidenti dei Distretti venatori, riuniti in Conferenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)>>.
Art. 21
 (Disposizioni transitorie)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007, come sostituita dall'articolo 16, comma 2, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, nelle ZPS è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici. Sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 15/2012
Art. 22
1. Al comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 9/2007 le parole <<La sanzione è applicata nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.>> sono sostituite dalle seguenti: <<La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.>>.
2. Al comma 5 dell'articolo 65 della legge regionale 9/2007 le parole <<La sanzione è applicata nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.>> sono sostituite dalle seguenti: <<La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.>>.
3.
Il comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<2. I divieti di cui al comma 1 si applicano nei boschi, nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche, e, in particolare, sulle aree alto nivali e praterie al di sopra del limite boschivo.>>.

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 9/2007 le parole <<e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE non comprese nelle aree protette>> sono soppresse.
Art. 23
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole <<Sino all'approvazione della normativa regionale organica in materia di misure di conservazione a tutela della Rete ecologica Natura 2000 del Friuli Venezia Giulia,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia generali individuate per i SIC ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2008 (Legge comunitaria 2007), sino all'approvazione del piano di gestione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale medesima,>>.
Capo V
Art. 24
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, di cui agli articoli 32 e 37 del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e degli interventi previsti dal Piano d'Azione Coesione, anche in coerenza con gli obiettivi di Europa 2020 di cui alla decisione del Comitato del Quadro Strategico Nazionale (QSN) del 27 febbraio 2012, conseguenti a una riprogrammazione della quota di risorse assegnate dallo Stato al Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR, a titolo di cofinanziamento nazionale, di seguito denominati Programma, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).
3. Gli interessi maturati sul Fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'allocazione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera e) del comma 2 da art. 2, comma 127, L. R. 11/2011
2 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 105, L. R. 14/2012
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 8/2014
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 8/2014
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 14/2015
6 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 14/2015
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 24, comma 1, L. R. 19/2015
8 Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 24/2016
9 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 24/2016
10 Comma 2 sexies aggiunto da art. 2, comma 29, L. R. 24/2016
Art. 28
 (Disciplina dei procedimenti amministrativi)
1. La legge regionale 7/2000, e successive modifiche, si applica ai procedimenti relativi al Programma, per quanto non diversamente disposto dai regolamenti comunitari e dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea.
Art. 29
 (Disposizioni in materia di lavori pubblici)
1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al Fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal Programma.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 108, L. R. 27/2014
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 24/2016
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 24/2016
Art. 30
 (Vincolo di destinazione)
1. In applicazione dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sono individuate le modalità per il controllo del mantenimento del vincolo di destinazione.
Art. 31
 (Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali)
1. Anche al fine di garantire un adeguato livello di spesa coerentemente con quanto previsto dagli articoli 93 e seguenti del regolamento (CE) n. 1083/2006, le risorse stanziate in favore del Programma possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di Comitato di sorveglianza.
2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del Programma, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell'Amministrazione regionale l'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi.
3. Con l'osservanza delle condizioni previste dal comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi agevolativi rientranti nel quadro della programmazione dei Fondi strutturali comunitari e disciplinati nei provvedimenti attuativi:
a) del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
b) del capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);
e) del titolo VII, capo II, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);
f) degli articoli 9 bis, 11, 13 e 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
g) del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia).
5. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dall'Asse 4, Attività 4.1.a del Programma in relazione agli interventi previsti anche dalla normativa richiamata al comma 3, lettera e):
a) per piani integrati di sviluppo urbano sostenibile si intendono un insieme di due o più interventi pubblici o privati strettamente connessi tra di loro e riconducibili a obiettivi unitari e coerenti per l'attuazione della strategia di sviluppo territoriale locale e per la risoluzione di specifici problemi economici, ambientali e sociali delle aree a cui si riferiscono;
b) le aree urbane sono identificate in via prioritaria nei capoluoghi e nei centri urbani a valenza territoriale, come individuati all'articolo 32 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0329/Pres., del 16 ottobre 2007;
c) in seno al comitato interdirezionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1173 (Approvazione della ripartizione finanziaria del programma operativo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo di programmazione 2007-2013), per l'Attività 4.1.a è istituito un comitato di esperti competenti per la valutazione di fattibilità e di ammissibilità a finanziamento dei progetti previsti dai piani integrati di sviluppo urbano sostenibile, anche in deroga alla disciplina di settore applicabile;
Note:
1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 4, L. R. 16/2012
Art. 32
9. La commissione di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2005, n. 2417 (Legge regionale 4/2005 articolo 7, comma 1 - composizione commissione Friulia SpA. Presa d'atto), resta in carica sino alla naturale scadenza.
10. La convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della legge regionale 4/2005, resta in vigore fino all'intervenuta aggiudicazione in esito all'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
2 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
3 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
4 Comma 4 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
5 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
6 Comma 6 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
7 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
8 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 7, 9 e 10, L.R. 4/2005.
Art. 33
3. Il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dai commi 1 e 2, subentra al Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche in carica il quindicesimo giorno successivo alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 26/2005.
Capo VI
Art. 34
 (Disposizioni relative al finanziamento di progetti)
1. La Giunta regionale, all'atto dell'individuazione delle quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario previste dall'articolo 19, comma 4, lettere a) e b), della legge regionale 21/2007 può riservare, nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale, ove la Regione partecipi a progetti, una quota dei fondi stessi da destinare alla copertura dei maggiori oneri progettuali eccedenti il cofinanziamento comunitario e nazionale concedibile.
Art. 37
 (Disposizioni relative alla contabilità dei recuperi)
1. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché per assicurare la continuità dei flussi finanziari di competenza dell'Autorità di certificazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'Autorità stessa gli importi corrispondenti all'ammontare dei contributi erogati e successivamente soppressi per i quali sia stata avviata la relativa procedura di recupero.
Capo VII
Art. 39
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, promuove e sostiene la parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul genere attraverso le figure del consigliere regionale di parità e dei consiglieri provinciali di parità di cui al capo III del titolo I della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in conformità ai principi desumibili dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
2. In attuazione degli articoli 21, 26 e 29 della direttiva 2006/54/CE, la Regione incoraggia il dialogo sociale, la prevenzione della discriminazione e l'integrazione della dimensione di genere in materia di occupazione e impiego attraverso le disposizioni di cui alle leggi regionali 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), e 18/2005.
3. Per realizzare le finalità di cui al comma 2 e in adempimento all'articolo 30 della direttiva 2006/54/CE, la Regione garantisce, anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari e con particolare riferimento alla formazione professionale, la diffusione di informazioni e l'attuazione di progetti e buone prassi finalizzate al sostegno della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e accesso all'impiego.
Capo VIII
 Disposizioni finali
Art. 42
 (Norme finanziarie per il POR FESR 2007-2013, Obiettivo competitività e occupazione)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24, comma 1, relativamente ai finanziamenti indicati dal comma 2, lettere a), b), e c), del medesimo articolo 24, previsti in complessivi 294.848.391 euro per gli anni dal 2008 al 2013 suddivisi in ragione di 72.153.094 euro per l'anno 2008, 41.262.926 euro per l'anno 2009, 44.078.528 euro per l'anno 2010, 44.920.292 euro per l'anno 2011, 45.778.892 euro per l'anno 2012 e 46.654.659 euro per l'anno 2013 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2013 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi. Lo stanziamento dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci è incrementato di pari importo.
2. All'onere di pari importo derivante dal comma 1, si provvede come segue:
a) per la quota di cofinanziamento comunitario del FESR con le entrate di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), previste in complessivi 74.069.674 euro per gli anni dal 2008 al 2013, suddivisi in ragione di 18.125.777 euro per l'anno 2008, 10.365.773 euro per l'anno 2009, 11.073.088 euro per l'anno 2010, 11.284.550 euro per l'anno 2011, 11.500.241 euro per l'anno 2012 e 11.720.245 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.3.263 di nuova istituzione al titolo IV, categoria III, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 con la denominazione "Acquisizione di fondi dalla Unione Europea per il Programma Operativo Regionale Obiettivo Competitività regionale e Occupazione FESR per il periodo 2007-2013"; lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.3.263 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci è incrementato di pari importo;
b) per la quota di cofinanziamento statale con le entrate di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b), previste in complessivi 159.241.249 euro per gli anni dal 2008 al 2013 suddivisi in ragione di 38.968.328 euro per l'anno 2008, 22.285.215 euro per l'anno 2009, 23.805.861 euro per l'anno 2010, 24.260.480 euro per l'anno 2011, 24.724.191 euro per l'anno 2012 e 25.197.174 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.2.264 di nuova istituzione al titolo IV, categoria II, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, con la denominazione "Acquisizione di fondi dallo Stato per il Programma Operativo Regionale Obiettivo Competitività regionale e Occupazione FESR per il periodo 2007-2013"; lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.2.264 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci è incrementato di pari importo;
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 26 e all'articolo 35 previsti in 600.000 euro per l'anno 2008 suddivisi rispettivamente in 400.000 euro per gli oneri derivanti dall'articolo 26 e 200.000 euro per gli oneri derivanti dall'articolo 35, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. Lo stanziamento dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci è incrementato di pari importo.
4. All'onere di 600.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.2.1165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.