Art. 39
2. In attuazione degli articoli 21, 26 e 29 della
direttiva 2006/54/CE, la Regione incoraggia il dialogo sociale, la prevenzione della discriminazione e l'integrazione della dimensione di genere in materia di occupazione e impiego attraverso le disposizioni di cui alle leggi regionali 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunitą tra uomo e donna), 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), e 18/2005.
3. Per realizzare le finalitą di cui al comma 2 e in adempimento all'
articolo 30 della direttiva 2006/54/CE, la Regione garantisce, anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari e con particolare riferimento alla formazione professionale, la diffusione di informazioni e l'attuazione di progetti e buone prassi finalizzate al sostegno della paritą di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e accesso all'impiego.