Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 8
 (Piano faunistico regionale)
3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede esclusivamente a:
a) individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;
a bis) determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi in attuazione dell'articolo 2;
a ter) determinare i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica;
b) individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale;
c) indicare gli obiettivi faunistici delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale;
d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia;
e) indicare i criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani venatori distrettuali;
f) stabilire i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da allevamento e per l'individuazione dei territori ove è possibile il rilascio della stessa senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 con riferimento alle zone per le attività cinofile;
h) determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;
i) definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.
4. Al fine di assicurare la necessaria uniformità della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR.
8. Con il procedimento di cui al comma 7 possono essere approvate separatamente le parti del PFR di cui ai commi 2 e 3.
9. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Per la redazione del PFR e dei relativi aggiornamenti l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e a stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e con soggetti privati che diano garanzia di provata competenza tecnico-scientifica.
11. Il PFR è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni. Le eventuali modificazioni di taluni dei contenuti del PFR di cui ai commi 2 e 3, rese necessarie in esito ai controlli di cui all'articolo 21 ovvero ad altra verifica tecnico-scientifica prevista dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, determinano in ogni tempo l'aggiornamento del PFR, nelle parti modificate.
Note:
1 Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 48, comma 2, L. R. 13/2009
2 Lettera a ter) del comma 3 aggiunta da art. 48, comma 2, L. R. 13/2009
3 Parole aggiunte al comma 12 da art. 145, comma 3, L. R. 17/2010
4 Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 76, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
5 Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 76, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
6 Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 76, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 76, comma 1, lettera d), L. R. 28/2017
8 Comma 5 sostituito da art. 76, comma 1, lettera e), L. R. 28/2017
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
10 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022