Art. 46 bis
(Mezzi per l'esercizio venatorio agli ungulati)
1. Nelle forme di caccia agli ungulati č consentito l'utilizzo di tutti i mezzi ammessi dalla normativa nazionale, con le sole restrizioni previste dalla normativa stessa.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 8/2022