Legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivitā venatoria.
Art. 34
 (Altre disposizioni per l'esercizio dell'attivitā venatoria)
1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della legge 157/1992, sono carrozzabili le strade di ogni tipo e dimensione la cui carreggiata č interamente coperta da un manto bituminoso o cementizio. Per le medesime finalitā, non sono considerate carrozzabili le strade caratterizzate da opere permanenti a fondo stabilizzato, non coperte da manto bituminoso o cementizio: strade poderali, strade interpoderali, strade soggette al divieto di circolazione con veicoli a motore di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e strade vicinali la cui carreggiata abbia una larghezza inferiore a quattro metri. Sono equiparate alle strade interpoderali le strade di servizio e accesso ai terreni sottoposti a riordino fondiario.
2. Fermo restando il divieto di cacciare sparando da natanti in movimento di cui all' articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 157/1992 , in laguna e in mare č consentito l'esercizio venatorio da natanti fermi e saldamente ancorati, da considerarsi mezzi galleggianti, posti all'interno di appositi appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>. Č consentito l'uso dei natanti per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita senza l'uso del fucile, che deve essere scarico.
3. Nel corso dell'esercizio venatorio il cacciatore che si trova ad attraversare strade carrozzabili o a transitare nei pressi di centri abitati ha l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio e il fucile scarico e aperto, se basculante, o con l'otturatore aperto, se semiautomatico. Il fucile stesso deve essere riposto in custodia se trasportato su automezzi, natanti o bicicli, o se introdotto in pubblici esercizi. Tali disposizioni non si applicano nella fattispecie prevista all'ultimo periodo del comma 2.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 145, comma 14, L. R. 17/2010
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 28/2017